Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22207 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22207

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16555-2016 proposto da:

PIU’ BLU S.R.L., – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., – DIREZIONE REGIONALE LAZIO

– C.F. (OMISSIS), società con socio unico, in persona del Direttore

Generale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

PREFETTURA DI RIETI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1026/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Più Blu s.r.l. convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la Prefettura di Rieti e la s.p.a. Equitalia sud, proponendo opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento per l’importo complessivo di Euro 622,53, contestando l’omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada.

Si costituì in giudizio la Prefettura di Rieti chiedendo il rigetto della domanda, mentre la società Equitalia eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Giudice di pace accolse la domanda, annullò la cartella sul rilievo che il verbale di cui alla cartella di pagamento non era stato correttamente notificato e condannò i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla s.p.a. Equitalia sud in ordine alla condanna in solido alle spese, mentre la Prefettura di Rieti è rimasta contumace e la società Più Blu ha chiesto il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 gennaio 2016, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla società Più Blu ed ha compensato le spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato il Tribunale che, correttamente qualificata l’opposizione come recuperatoria, la stessa doveva essere proposta nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella; per cui, essendo stata questa notificata il 7 novembre 2012 e l’opposizione iscritta a ruolo soltanto il 26 aprile 2013, era decorso il termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7. L’inosservanza di quel termine era, ad avviso del Tribunale, rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione sottratta alla disponibilità delle parti.

Quanto all’appello della società Equitalia sulle spese, il Tribunale l’ha ritenuto non fondato.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre la Più Blu s.r.l. con atto affidato ad un motivo.

Resiste la Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. con controricorso.

La Prefettura di Rieti non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112,342,345 e 346 c.p.c., nonchè della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23.

La società ricorrente, pur dimostrando, in sostanza, di condividere le argomentazioni giuridiche del Tribunale, rileva che sulla questione processuale dell’ammissibilità della domanda il Giudice di pace si era pronunciato, dichiarando che l’opposizione era stata validamente proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e che era esclusa l’applicazione del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22. La possibilità, per il giudice di appello, di rilevare d’ufficio la tardività dell’atto di opposizione, quindi, non sussisterebbe ove, come nella specie, il giudice di primo grado si sia pronunciato sul punto e la controparte abbia prestato acquiescenza.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Giova premettere che questa Corte ha di recente affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 7, comma 3 medesimo D.Lgs., perchè l’impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicchè, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo (sentenza 16 giugno 2016, n. 12412).

Di tale questione, peraltro, sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte, le quali si dovranno pronunciare sull’argomento.

1.3. Nel caso in esame, però, dalla lettura della sentenza emessa dal Giudice di pace risulta che in quella sede l’accoglimento della domanda della società Più Blu – sebbene proposta come opposizione all’esecuzione e decisa in quei termini dal Giudicante – fu preceduto dall’espressa affermazione secondo cui non trovava applicazione, nella specie, il termine di 60 giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22. Ne consegue che entrambe le parti soccombenti erano tenute non solo a proporre appello nel merito, ma anche a contestare il rilievo della sentenza di primo grado circa l’inapplicabilità del citato art. 22. E’ pacifico, invece, che la sentenza di primo grado è stata impugnata dalla sola società Equitalia e solo in ordine al profilo della condanna alle spese, mentre la Prefettura di Rieti è rimasta addirittura contumace.

Da ciò consegue che l’esame d’ufficio della questione della tempestività dell’opposizione era precluso al Giudice d’appello, essendosi formato sul punto il giudicato interno. Nè occorre attendere l’esito della decisione delle Sezioni Unite di cui sopra, posto che l’esistenza del giudicato non impone di vagliare se l’opposizione dovesse o meno, nel presente caso, essere proposta nel termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

Come questa Corte ha già affermato, la regola della rilevabilità d’ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (ordinanza 18 marzo 2014, n. 6246).

2. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, confermando la decisione di accoglimento dell’opposizione a suo tempo assunta dal Giudice di pace.

A tale decisione segue la condanna della società controricorrente e della Prefettura di Rieti al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito e di quelle del presente giudizio di cassazione, la liquidazione delle quali segue come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di accoglimento dell’opposizione pronunciata dal Giudice di pace; condanna la società controricorrente e la Prefettura di Rieti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 700, di quelle di secondo grado, liquidate in complessivi Euro 700, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900, oltre Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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