Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22207 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. I, 14/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7624/2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, piazza

Roma 23, presso lo studio dell’avv. Vittorio D’Angelo, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1511/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da C.S. cittadino del (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere subito le violenze dello zio paterno che era soluto picchiare lui e anche la madre; nel corso di un alterco, anche lui aveva colpito lo zio per difendere la madre, ma poi era scappato perchè minacciato da tutta la famiglia dello zio.

A sostegno delle ragioni di rigetto, il tribunale lo ha reputato non credibile per le numerose contraddizioni della narrazione, e non ha riconosciuto nè lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, neppure in riferimento alla situazione oggettiva della regione di provenienza; la Corte ha, infine, ritenuto assenti anche situazioni soggettive legate a una condizione di particolare vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto il ricorrente non credibile; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che quanto narrato dal ricorrente non fosse meritevole di protezione internazionale in quanto ritenuta vicenda meramente privata e per non aver proceduto all’attivazione dei poteri officiosi istruttori onde verificare la portata della minaccia; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e 8, nonchè dell’art. 34 Cost., dell’art. 14 della CEDU e dell’art. 26 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per essersi omesso di esaminare il fatto che al ricorrente sia stato del tutto negato il diritto allo studio come violazione dei diritti umani meritevole della concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In via preliminare e dirimente va dichiarata l’estinzione del giudizio, per rinuncia al ricorso in cassazione, ex art. 390 c.p.c., come da dichiarazione in atti, sottoscritta dal ricorrente.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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