Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22207 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17201/2013 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Bressanone n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Maria Luisa Casotti

Cantatore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Cappuccilli

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimata –

avverso il provvedimento del Tribunale di Chieti depositato il

3/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/6/2018 dal Consigliere Dott. Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha chiesto che la

Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, voglia rigettare il

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ammetteva parzialmente al passivo della procedura il credito vantato da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., non accogliendo l’insinuazione rispetto al saldo del rapporto anticipazioni acceso dalla società in bonis presso la filiale di (OMISSIS) di Banca Antonveneta s.p.a..

2. Il Tribunale di Chieti, con decreto depositato in data 3 giugno 2013, rigettava l’opposizione proposta da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. dopo aver rilevato che il contratto relativo al rapporto anticipazioni non risultava essere mai stato sottoscritto dalla banca prima della sua produzione in giudizio, di modo che, dovendosi far risalire il perfezionamento del contratto a quel momento, tutte le operazioni relative al rapporto non potevano essere valutate.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questo provvedimento Monte dei Paschi di Siena s.p.a. onde far valere tre motivi di impugnazione.

L’ intimato fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, sollecitando il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, commi 1 e 3, anche con riferimento all’art. 1326 c.c.: il contratto di conto anticipi era stato concluso tramite lo scambio di una proposta proveniente dalla cliente e di una successiva separata accettazione della banca, debitamente sottoscritta e consegnata alla correntista, la cui richiesta di esibizione in giudizio era stata disattesa malgrado risultasse agli atti che l’istituto di credito aveva dato esecuzione al contratto e vi era stata un’attività contrattuale fra le parti in relazione alle operazioni compiute sul conto anticipi; una simile condotta, oltre che l’avvenuta trasmissione degli estratti conto, costituiva un valido equivalente della sottoscrizione mancante e avrebbe dovuto indurre il collegio dell’opposizione ad affermare l’esistenza e la piena validità del conto anticipi, con il conseguente accoglimento dell’opposizione.

4.2 Il motivo è fondato.

La più recente giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità – azionabile dal solo cliente – dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass., Sez. U., 16/1/2018 n. 898).

Il principio, espresso in tema d’intermediazione finanziaria, trova applicazione anche in tema di contratti bancari – rispetto ai quali la previsione della forma scritta a pena di nullità contenuta nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117,comma 3, deve essere interpretata alla luce del successivo art. 127, comma 2, secondo cui la nullità può essere fatta valere solo dal cliente (Cass. 25/7/2013 n. 18079) – in ragione della comune finalità di protezione del cliente perseguita in entrambi i casi dal legislatore.

In questa prospettiva interpretativa del disposto normativo in questione non rilevano nè la mancata sottoscrizione da parte del rappresentante della banca del contratto, nè eventuali comportamenti successivi atti ad assumere valore equipollente della firma mancante, nè l’epoca in cui tali comportamenti siano stati tenuti, mentre è necessario verificare se il contratto sia stato redatto per iscritto, risulti sottoscritto dal cliente e sia stato consegnato in copia al medesimo, potendosi desumere il consenso dell’istituto di credito dalla concludenza dei suoi successivi comportamenti.

5. La fondatezza della prima doglianza rende superfluo l’esame delle ulteriori censure, l’una volta a denunciare l’omesso esame dell’effettiva sottoscrizione del contratto da parte di Banca Antonveneta s.p.a., l’altra tesa a lamentare la mancata valutazione della domanda di insinuazione proposta in via subordinata dall’opponente.

6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Chieti, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Chieti in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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