Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22207 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16811-2010 proposto da:

ELLEGI SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato RENATO MARIANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA CASAGNI FILIPPI, LEONARDO

BIANCHINI giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2009 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 28/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Lucilla Cossari per delega degli avv. Casagni e

Bianchini e l’Avv. Federico Di Matteo per l’Avvocatura dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.P., nella qualità di legale rappresentante della Ellegi S.r.l. proponeva ricorso avverso la sentenza della CTP di Firenze del 19 maggio 2008 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore, in ragione di uno scostamento per l’anno 2004 tra ricavi dichiarati e ricavi accertati.

A fondamento dell’appello deduceva l’errore di motivazione della sentenza impugnata poichè i giudici di primo grado aveva ritenuto che la sua attività professionale consistesse in outsourcing informatico, con la conseguente applicabilità dello studio di settore TG66U, il quale però è riferibile ad attività ben diversa da quella in concreto svolta. Aggiungeva che aveva erroneamente fatto richiamo al detto studio nelle dichiarazioni dei redditi e che si era avveduto dell’errore solo a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, avendo evidenziato che in realtà lo studio da applicare era quello) SG92U, avendo in tal senso provveduto a correggere l’errore per gli anni successivi. Evidenziava altresì che lo stesso ufficio si era avveduto dell’errore, ed aveva infatti proceduto ad una riduzione del 40% delle somme richieste.

Di tali circostanze non vi era menzione alcuna nella decisione della CTP.

Nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate, la CTR di Firenze con la sentenza n. 89/8/2009 del 28/12/2009 rigettava l’appello.

Osservava la decisione oggi gravata che, previa declaratoria di inammissibilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex at. 57, della domanda di rimborso delle somme eventualmente pagate dal contribuente nelle more del giudizio, le posizioni difensive della contribuente si erano diversamente modulate nelle varie fasi.

Infatti, mentre in sede stragiudiziale, e precisamente nelle memorie presentate all’ufficio il 31 ottobre 2006, l’appellante si era limitata a sostenere l’inapplicabilità degli studi di settore, in primo grado aveva dedotto l’erroneità del richiamo allo studio di settore indicato nella dichiarazione dei redditi, tesi poi ripresa anche nei motivi di appello.

Tuttavia, l’appellante opera con codice attività 7230 che comporta l’applicazione proprio dello studio di settore indicato in dichiarazione, che era stato anche utilizzato per l’anno 2005, successivo a quello oggetto di causa.

Ne conseguiva che le doglianze apparivano pretestuose e che l’operato dell’amministrazione era stato adeguato anche con opportuna riduzione, circostanza questa che non implica in alcun modo che vi sia stato riconoscimento dell’effettività dell’errore commesso dal contribuente.

Ne discende altresì che l’errore nella dichiarazione, dedotto solo ora, contiene l’implicito riconoscimento che non può ascriversi alcun vizio di motivazione all’accertamento ed alla pronuncia di primo grado, trattandosi di errore che oltre a non essere dimostrato, non è neanche ragionevolmente ipotizzabile, attesa la specifica competenza in materia dell’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza, l’ELLEGI S.r.l. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso si denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In primo luogo, infondatamente la CTR ha ritenuto inammissibile la domanda di rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio, in quanto domanda nuova, trattandosi invece di richiesta strettamente consequenziale alla richiesta di annullamento dell’avviso. Quanto al rigetto dell’opposizione, rileva che la sentenza ha ravvisato la sussistenza di un atteggiamento ambiguo della contribuente tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale.

Deduce che al contrario non vi sarebbe alcuna contraddittorietà nella condotta della società, in quanto da nessuno dei tre processi verbali di contraddittorio con l’ufficio risulta che sia stata sostenuta l’inapplicabilità degli studi di settore.

In tutto il corso del giudizio ha poi ribadito l’errore commesso nella scelta dello studio di settore, avendo chiarito le ragioni per le quali quello indicato in dichiarazione è uno studio che è riferibile allo svolgimento di attività ben diversa da quella svolta dalla ricorrente.

Anche l’utilizzo dello stesso studio per l’anno 2005 si giustifica in ragione del fatto che si era avveduta dell’errore solo in occasione della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta nell’anno 2007.

Infine richiama i principi giurisprudenziali elaborati dalle Sezioni Unite in tema di valenza probatoria degli studi di settore, dal che discende l’illegittimità dell’avviso in quanto fondato esclusivamente su detti studi.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Ed, invero quanto alla doglianza concernente la declaratoria di inammissibilità della domanda di rimborso delle somme eventualmente versate nel corso del giudizio, la censura è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in quanto con la stessa si denunzia in realtà un error in procedendo commesso dal giudice di merito, che avrebbe erroneamente ricondotto alla previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, una domanda che invece, a detta della ricorrente, era in stretto nesso di consequenzialità rispetto all’iter processuale ed al tenore della domanda introduttiva, laddove invece viene veicolata con il richiamo alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.p.c. (cfr. sul punto Cass. S.U. n. 17931/2013, che sebbene riferita espressamente alla denunzia del vizio di omessa pronunzia, offre delle riflessioni che si palesano estensibili anche alla fattispecie in esame, nella quale un vizio chiaramente riconducibile all’ambito di applicazione di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., viene denunziato come vizio motivazionale).

In secondo luogo, la domanda de qua era finalizzata alla richiesta di rimborso delle somme eventualmente versate, senza che ancora in questa sede si deduca che vi sia stato un esborso di somme tale da legittimare l’interesse alla proposizione della domanda stessa, sicchè sul punto appare al Collegio che la censura difetti di interesse.

Quanto all’altro motivo di ricorso, risulta evidente il difetto del requisito di autosufficienza, in quanto il ricorrente non riporta, a fronte della motivazione del giudice di merito che ha sottolineato la contraddittorietà ed ambiguità del suo comportamento, il contenuto dei processi verbali in contraddittorio dai quali rilevare quale sia stato l’effettivo tenore delle difese svolte in quella sede. Inoltre si limita genericamente ad addurre l’esistenza di un errore nella scelta dello studio di settore in quanto non confacente alla concreta attività svolta senza però in alcun modo indicare da quali elementi sia dato ravvisare l’effettività dell’errore.

La stessa sentenza gravata infatti, oltre ad evidenziare una serie di elementi che depongono per l’insussistenza dell’errore, tra cui, oltre alla ambiguità della condotta tenuta dalla ricorrente nella fase che ha preceduto il giudizio e quella successiva all’opposizione, ha ricordato che lo stesso codice di attività in uso implica l’utilizzo dello studio indicato in dichiarazione, senza che il motivo si periti di contestare la correttezza di tale affermazione.

Inoltre nella parte finale della sentenza si afferma che l’errore non è stato in ogni caso dimostrato, e sul punto il motivo non indica quali siano gli elementi prodotti nel corso del giudizio idonei a dimostrare l’effettiva sussistenza dell’errore, che in realtà risulta apoditticamente sostenuto, in ragione di una pretesa differenza dell’attività in concreto svolta rispetto) a quella cui fa riferimento lo studio di settore indicato in dichiarazione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in Euro 2.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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