Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22206 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

METALTEX ITALIA SPA, in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BOEZIO 16 presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSCONI CARLO,

giusta delega a margine;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI COMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

preso atto che il PG non ha formulato osservazioni sulla relazione ex

art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha accolto parzialmente l’appello di Metaltex s.p.a nei confronti dell’Agenzia del Territorio dichiarando decaduta l’Agenzia ad una nuova valutazione della rendita solo per il biennio 1988/89 per non avervi provveduto nel termine di un anno dalla denuncia di variazione. Ha poi ritenuto che il tasso di fruttuosità del 2,50% fosse congruo in relazione ai valori del mercato immobiliare.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, l’Agenzia del Territorio non si è costituita.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che non si sia stata ritenuta la decadenza dell’Amministrazione dal potere di variazione solo per il biennio 88/89 e non sino al 2004 e formula il seguente quesito di diritto: se nel caso che l’ufficio decada dalla facoltà di rettificare la denuncia del contribuente tale denuncia resti valida ed immodificabile sino a nuovo accertamento. Il motivo è inammissibile in quanto non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta postulando come pacifica la decadenza che doveva essere dimostrata con il riferimento alla norma che la prevederebbe e alle date della denuncia di variazione e del classamento e la risposta ad esso non consente, pertanto, la decisione della causa.

Con il secondo motivo si afferma, formulando idoneo quesito, che la rendita catastale debba essere determinata per gli immobili di categoria D ed E secondo le percentuali desunte in via inversa dai moltiplicatori di cui al D.M. 14 dicembre 1991 e quindi del 2% e non del 2,50%.

Il motivo è infondato. Se è esatto che il rapporto tra valore catastale e rendita è fissato dal D.M. 14 dicembre 1991, per gli immobili di categoria D ed E la redditività è del 3%, come precisa la massima di questa Corte n. 9056 del 2005 riportata in nota a pagina 9 del ricorso per cassazione. Consegue che la ricorrente non ha interesse a dolersi che la CTR abbia fissato la rendita in misura minore”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita che ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide in fatto e in diritto la relazione per quanto attiene al primo motivo e ritiene la inammissibilità di esso. Per il secondo motivo ritiene evidente la svista della relazione trattandosi di immobile di categoria D per il quale il coefficiente legale di redditività è del 2% e che pertanto la ricorrente ha ben ragione di dolersi del maggior coefficiente adottato. La sentenza impugnata va cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito e la rendita in questione va determinata nel 2% del valore dell’immobile accertato in Euro 9.264.411,22 e cioè in Euro 185.288,00.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza mentre sussistono motivi per compensare quelle dei giudizi di merito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente rideterminando in Euro 185.288 la rendita dell’immobile, compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia del Territorio alle spese del presente giudizio che liquida in Euro tremila/00, oltre cento/00 Euro per spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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