Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22206 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.22/09/2017), n. 22206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6193/2016 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO
19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SERANGELI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA FUSI;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso
lo studio dell’avvocato AGNESE PATRIZIA PERNARELLA, rappresentata e
difesa dagli avvocati EUGENIO SANTO, VINCENZO SANTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1997/2015 del TRIBUNALE di LATINA, depositata
il 27/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Latina, riformando la sentenza del Giudice di pace della medesima città, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta da M.G. nei confronti di R.A. e F. e della società di assicurazione Unipolsai, conseguente ad un sinistro stradale nel quale il M. viaggiava in qualità di trasportato. Nella sentenza il Tribunale ha condannato gli appellati al pagamento della somma di Euro 2.500 nonchè delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate complessivamente nella somma di Euro 250 per esborsi ed Euro 1.500 per compensi, da distrarre in favore del difensore antistatario.
2. Contro la sentenza del Tribunale di Latina ricorre M.G. con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso.
R.A. e F. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe liquidato una somma troppo modesta a titolo di spese, non corrispondente ai valori medi previsti dal relativo scaglione tariffario, ed avrebbe errato nel compiere una liquidazione unitaria per i due gradi di giudizio.
2. Il ricorso è fondato nei termini che si vanno a specificare.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che la liquidazione delle spese giudiziali deve essere compiuta in modo tale da poter mettere la parte interessata in grado di controllare, in relazione a ciascuna fase del giudizio, se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; il che comporta che tale liquidazione debba avvenire in modo distinto in relazione a ciascun grado di giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle singole note spese (sentenze 10 marzo 2005, n. 5330, 25 novembre 2011, n. 24980, e ordinanza 30 settembre 2016, n. 19623).
A tale criterio non si è attenuto il Tribunale di Latina il quale, nel riformare la sentenza del Giudice di pace nel senso dell’accoglimento della domanda del M., ha condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nell’importo complessivo di Euro 250 per esborsi e di Euro 1.500 per compensi, in tal modo non distinguendo tra i due gradi di giudizio.
3. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Latina, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà attenendosi al suindicato principio di diritto.
Al Giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017