Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22206 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. III, 04/08/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 04/08/2021), n.22206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29412-2018 proposto da:

D.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO,

61, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRIMALDI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MAURIZIO CORA;

– ricorrenti –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 86, presso lo studio dell’avvocato FABIO

ACCARDO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO D’ANGELO,

GIUSEPPE MUNNO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 586/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. D.G.B. ricorre, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che, definendo il giudizio di rinvio instaurato a seguito della pronuncia di questa Corte (Cass. n. 1426/2017), aveva respinto la sua domanda risarcitoria conseguente alla risoluzione del contratto d’affitto di ramo di azienda stipulato con T.G..

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, con la decisione assunta nella fase rescindente era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dall’affittuario avverso la pronuncia della medesima Corte territoriale che aveva confermato, nella controversia avente per oggetto la risoluzione del contratto di affitto di azienda per grave inadempimento eri ingiustificato recesso dal contratto del T., la condanna a suo carico per il risarcimento del danno derivante dall’ammontare dei canoni dovuti fino alla naturale scadenza del contratto e richiesti anche in ragione del suo recesso anticipato.

2. La parte intimata ha resistito con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c. e art. 2909 c.c., nonché degli artt. 383 e 384 c.p.c..

1.1. Assume che la Corte territoriale aveva violato i limiti stabiliti dalla sentenza pronunciata da questa Corte a definizione della fase rescindente, in quanto aveva accolto l’appello proposto dal T., ponendo alla base della propria decisione argomenti già scrutinati negativamente nel precedente giudizio di legittimità che li aveva dichiarati inammissibili.

1.2. Deduce al riguardo che, a fronte delle numerose censure proposte, questa Corte aveva accolto esclusivamente il quinto motivo, unicamente sotto il profilo della erroneità del criterio di quantificazione del risarcimento del danno; che il rigetto della domanda risarcitoria era stato erroneamente fondato sul fatto che l’azienda concessa in affitto era priva dell’autorizzazione sanitaria, argomentazione che, già esaminata, era coperta dal giudicato; e che la Corte di rinvio, dunque, negando del tutto il risarcimento del danno, aveva violato il principio di diritto espresso da questa Corte che aveva cassato la pronuncia impugnata soltanto in relazione alla quantificazione del danno.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Preliminarmente, infatti, deve rilevarsi officiosamente l’assenza dell’esposizione sommaria del fatto storico, incombente prescritto, a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

2.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.”(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

2.3. Nel caso in esame, la censura proposta è riferita ad una vicenda sostanziale che non si riesce a comprendere dall’atto introduttivo del presente giudizio il quale risulta, pertanto, privo di autosufficienza, non consentendo a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

3. Ma tanto premesso, ricorre anche una seconda ragione di inammissibilità consistente nella genericità delle censure prospettate le quali, se raffrontate alla sentenza che aveva cassato con rinvio la pronuncia della Corte aquilana ed al principio di diritto pronunciato, mascherano una richiesta di rivalutazione di merito dell’intera controversia che non sarebbe stata, comunque, consentita in questa sede.

3.1. La sentenza qui impugnata, infatti, si è pienamente attenuta ai limiti fissati dal decisum di legittimità che, dopo aver chiarito che il conduttore era receduto dal contratto per ragioni indipendenti dalle lamentate inadempienze e che, in parte qua, il motivo proposto era inammissibile, ha precisato che (cfr. motivazione) “per il resto la censura attiene alla determinazione del danno mediante il riferimento all’ammontare dei canoni che sarebbero stati corrisposti

fino alla naturale scadenza del contratto. L’ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che deve tuttavia tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto. Risulta nella specie accertato che a partire dall’ottobre 1996, all’esito della consegna delle chiavi del locale, il bar è stato gestito dal D.G.. L’identificazione del danno risarcibile nell’ammontare dei canoni che sarebbero stati corrisposti fino alla naturale scadenza del contratto non tiene conto della circostanza dell’utilizzazione dell’azienda da parte del locatore. Ed invero è stato affermato che il conduttore che per gravi motivi recede dal contratto di locazione di immobile destinato a una delle attività indicate nella L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27 e 42 prima della scadenza de termine di durata, senza il preavviso prescritto dal citato art. 27, u.c. è tenuto al risarcimento dei danni che il locatore provi di aver subito per l’anticipata restituzione dell’immobile a meno che dimostri che l’immobile è stato egualmente utilizzato dal locatore direttamente o indirettamente (Cass. 22 agosto 2007, n. 17833). Più in generale, è stato affermato che in ipotesi di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenuto il rilascio del bene locato, la mancata percezione da parte del locatore dei canoni che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza convenzionale o legale del rapporto, ovvero fino al momento in cui il locatore stesso conceda ad altri il godimento del bene con una nuova locazione, non configura di per sé un danno da “perdita subita”, né un danno da “mancato guadagno”, non ravvisandosi in tale mancata percezione una diminuzione del patrimonio del creditore – locatore rispetto alla situazione nella quale egli si sarebbe trovato se non si fosse verificato l’inadempimento del conduttore, stante il carattere corrispettivo del canone rispetto alla privazione del godimento; un danno correlato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio può, invece, configurarsi se, per le concrete condizioni in cui si trova l’immobile, la restituzione del bene non abbia consentito al locatore di poter esercitare, né in via diretta né in via) indiretta, il godimento di cui si era privato concedendo il bene in locazione, commisurandosi in tal caso la perdita al tempo occorrente per il relativo ripristino quale conseguenza dell’inesatto adempimento dell’obbligazione di rilascio nei sensi dell’art. 1590 c.c. (Cass. 10 dicembre 2013, n. 27614).”

3.2. La pronuncia resa a conclusione della fase rescindente concludeva, dunque, affermando che “il danno da mancata percezione dei canoni successivi al rilascio, fino alla naturale scadenza del contratto, non è quindi di per sé risarcibile. Esso postula un’attenta ricognizione delle circostanze del caso, avendo riguardo all’utilizzazione diretta o indiretta (come nel caso di nuova locazione) dell’immobile (o dell’azienda come nel caso di specie) che possa avere fatto il locatore. Il giudice di merito, facendo applicazione puramente e semplicemente del criterio dell’ammontare dei canoni che sarebbero stati corrisposti fino alla naturale scadenza del contratto, senza valutare il complesso delle circostanze del caso, ed in particolare il dato dell’utilizzo diretto dell’azienda da parte del locatore dopo il rilascio, ha violato il suddetto principio di diritto.”

3.3. La Corte territoriale, investita del giudizio di rinvio, era dunque tenuta alla rivisitazione della stessa sussistenza dei presupposti risarcitori invocati sotto tale aspetto ed ha adempiuto l’indagine che le era stata affidata senza alcuno sconfinamento dai principi fissati, la cui denuncia – oscura anche per ciò che è stato argomentato in premessa – richiede una sostanziale rivisitazione di merito dell’intera controversia, inammissibile in questa sede.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in 8000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezione terza civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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