Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22206 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20008/2010 proposto da:

D.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO FANI

106, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO DI MAIO,

GIANNI BERRETTA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2010 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 14/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.M.F., avvocato, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 43/46/2010 dep. 14.4.2010, che in impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi dell’anno 2004, per mancato pagamento dell’Irap dichiarata e non versata, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello del contribuente.

La CTR ha in particolare statuito che, in relazione alla documentazione prodotta dallo stesso D.M., emergerebbero dal quadro RE della dichiarazione dei redditi compensi a terzi (per Euro 75.594), e altre spese documentate (per Euro 57.142); oltre alla dichiarazione di “avvalersi di terzi per presenziare alle udienze.. secondo le proprie direttive..”.

L’Agenzia si costituisce con controricorso deducendo l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza nel merito.

D.M.F. ha prodotto memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso si deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia relativo ai compensi a terzi, avendo la CTR omesso di valutare i diversi ruoli di avvocato e procuratore legale.

2. Col secondo motivo si denunzia vizio di motivazione, motivazione illogica e insufficiente sulla qualificazione delle attività svolte dai procuratori legali.

3. Col terzo motivo si deduce vizio di motivazione e illogicità sul punto decisivo della controversia inerente alla presenza di una autonoma organizzazione, quale presupposto per l’assoggettabilità all’Irap.

4. Col quarto motivo si lamenta vizio di motivazione (per illogicità e insufficienza), sul punto decisivo della controversia, costituito dall’interpretazione del concetto di autonoma organizzazione.

5. Col quinto motivo si deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’accertamento dell’autonoma organizzazione (come individuato dalla Corte cost. nella sentenza n. 156/2001).

6. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, non possono essere accolti.

Le sezioni unite di questa Corte (n. 9451 del 10/05/2016), hanno recentemente risolto il contrasto giurisprudenziale vertente sulla interpretazione del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, stabilendo che in tema di imposta regionale sulle attività produttive esso non ricorre quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Il suindicato presupposto, che spetta al giudice di merito valutare, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quindi quando il contribuente: a) sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, e/o, c) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La CTR si è attenuta a tali principi, congruamente motivando in ordine alla ricorrenza dei presupposti impositivi dell’Irap, dedotti dall’esame del quadro RE della dichiarazione dei redditi del contribuente e da altri dati dallo stesso forniti. Con riferimento alla rilevanza della collaborazione fornita dai procuratori legali, ancorchè sotto le direttive del D.M., trattasi di “elemento suscettibile di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità necessarie” (S.U. n. 9451/2016, cit.), idoneo pertanto ad integrare un apporto significativo, concorrendo con quel che è il proprium della specifica professionalità.

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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