Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22205 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
BRAMA SRL;
– intimato –
avverso la decisione n. 10326/2006 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
ROMA, depositata il 15/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
preso atto che il PG non ha formulato osservazioni sulla relazione ex
art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Commissione Tributaria Centrale ha rigettato l’appello dell’Ufficio del registro di Brescia nei confronti della Brama s.p.a., già Brambilla s.p.a. Ha motivato la decisione ritenendo che in forza di norma comunitaria e della norma retroattiva del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 l’imposta di registro era inapplicabile alle delibere di emissione di prestiti obbligazionari. Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituita;
Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso a sensi del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75 per essere stata presentata la domanda di rimborso il 16.11.1984 mentre l’imposta era stata pagata il 29.6.1981.
Il motivo è fondato in quanto, anche se la sentenza impugnata tace sulla questione, la decadenza del contribuente è rilevabile d’ufficio e quindi in ogni grado del processo, cfr. tra le tante Cass. N. 4760/09 e n. 20392/04”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
In ordine alle spese il tardivo rilievo della decadenza è motivo per compensarle per l’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011