Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22205 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11278/2015 proposto da:

S.L., S.F., S.A., S.I.,

N.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato RICCARDO MAZZON;

– ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. – C,.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 991/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con separati atti di citazione L.S. ed i suoi familiari S.F., A. e I. e N.G. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, la s.p.a. Generali Italia, in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni subiti da S.L. nel sinistro stradale nel quale il medesimo, alla guida di un motociclo, era stato investito da una vettura sopraggiungente da dietro e rimasta non identificata.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Riuniti i giudizi ed espletata una c.t.u., concessa allo S. una provvisionale di Euro 50.000, il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dagli attori soccombenti ed in via incidentale dalla società di assicurazione e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 18 aprile 2014, ha rigettato l’appello principale, ha accolto quello incidentale, ha ordinato la restituzione della somma percepita a titolo di provvisionale ed ha condannato gli appellanti principali al pagamento delle spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorrono S.L., F., A. e I. e N.G. con unico atto affidato a due motivi.

Resiste la Generali Italia s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e la società di assicurazione ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 149 C.d.S, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti; con il secondo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., per non avere la Corte di merito applicato la presunzione di pari responsabilità.

2. I due motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione, sono entrambi inammissibili.

2.1. La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

2.2. Nel caso specifico, la Corte d’appello ha ricostruito la dinamica dell’incidente ed è giunta alla conclusione che la responsabilità del sinistro era da ricondurre in via esclusiva allo S. il quale, urtando contro il cordolo del marciapiede di destra, era poi caduto verso il centro della strada rendendo impossibile alla vettura che sopraggiungeva una qualsiasi manovra idonea ad evitare l’investimento; a tale conclusione la Corte è giunta sulla base della valutazione dell’unica testimonianza.

A fronte di tale motivazione, la censura contenuta nel primo motivo di ricorso si risolve nel rilievo per cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che la vettura sopraggiungente non rispettava la distanza di sicurezza; punto sul quale, invece, la sentenza ha risposto, negando ogni valore alla circostanza, data l’assoluta imprevedibilità della caduta della vittima. Il secondo motivo invoca l’applicazione della presunzione di pari responsabilità senza considerare che la positiva attribuzione della colpa da parte del Giudice di merito elimina la possibilità di applicare la presunzione.

Entrambi i motivi, in definitiva, si risolvono nella sollecitazione di questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

In conformità alla richiesta della società di assicurazione, vanno poste a carico dei ricorrenti anche le spese relative alla procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello, svoltasi davanti alla Corte territoriale, nella misura di cui in dispositivo.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè delle spese della fase di sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello, svoltasi davanti alla Corte territoriale, liquidate nella somma complessiva di Euro 2.000.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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