Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22205 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. I, 14/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2639/2019 proposto da:

F.I., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, piazza

Roma 23, presso lo studio dell’avv. Vittorio D’Angelo, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Roma (OMISSIS) Sez. Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1243/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da F.I. cittadino (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere stato perseguitato per motivi politici nel 2011 dalle forze repubblicane della Costa D’Avorio perchè il padre era un sostenitore del precedente presidente G. e in quell’occasione la madre sarebbe stata uccisa. Il padre era stato preso in ostaggio e lui e la sorella erano stati rinchiusi ed interrogati affinchè fornissero informazioni sull’attività politica del padre. Poi la sua famiglia era riuscita a scappare una prima volta fuori della Costa D’Avorio, poi dopo essere tornata, il ricorrente scappò definitivamente prima in Libia e poi in Italia.

A supporto della decisione di rigetto della richiesta di protezione internazionale, la Corte d’appello ha ritenuto il racconto non credibile perchè i fatti erano privi di riscontri e non circostanziati specie con riferimento alle modalità di fuga da entrambe le prigioni. Inoltre, ad avviso della Corte d’appello quanto narrato dal ricorrente non integrava i presupposti della protezione sussidiaria neppure in riferimento alla situazione oggettiva della regione di provenienza; la Corte ha, infine, ritenuto assenti anche situazioni soggettive legate a una condizione di particolare vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto il ricorrente non credibile, nonchè per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, perchè la Corte d’appello non aveva integrato il compendio istruttorio con riferimento alle lamentate lacune probatorie riguardo all’impossibilità, da parte del ricorrente, di rivolgersi alla Polizia per ottenere aiuto. Il motivo è inammissibile perchè censura la valutazione discrezionale della Corte territoriale in punto di credibilità del richiedente, mirando ad una revisione del relativo giudizio di merito, laddove la Corte distrettuale alla luce del rispetto dei parametri di valutazione soggettiva, esamina senza omissioni quanto riferito dal richiedente stesso (secondo Cass. n. 3340/19, il giudizio di non credibilità in quanto valutazione di merito è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); sulla scorta del giudizio di non credibilità, la Corte non era tenuta ad alcun approfondimento istruttorio (Cass. n. 16925/18).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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