Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22205 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3323/12 proposto da:

D.C., elett.te domic. in Roma, alla via Eudo Giulioli n.

47/B/18, presso gli avv.ti Antonio Barra e Tranquillino Benigni, dai

quali è rappres. e difeso con procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Agropoli, in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, presso l’avv. Tania Garofoli, rappres. e difeso

dall’avv. Domenico Amatucci, con procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 585/2011 emessa dalla Corte d’appello di

Salerno, depositata il 5.7.2011;

udita la relazione del Consigliere Dott. Rosario Caiazzo, nella

Camera di consiglio del 5 giugno 2018.

Fatto

RILEVATO

Che:

D.C. convenne il comune di Agropoli innanzi alla Corte d’appello di Salerno chiedendo di determinare l’indennità d’espropriazione del suolo con il criterio differenziale di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, l’indennizzo per le opere di soprassuolo risultanti dalla DIA e dallo stato di consistenza, e l’indennità per la riduzione di valore del fabbricato e del residuo suolo di proprietà dell’attore, con condanna del comune al pagamento delle relative somme oltre interessi legali.

In particolare, l’attore assumeva di essere proprietario di vari immobili inclusi, con delibera del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare dei lavori di ampliamento cimiteriale del 30.3.03, nella variante allo strumento urbanistico e che il progetto definitivo era stato approvato con Delib. del 2005 con cui fu dichiarata la pubblica utilità, l’indifferibilità ed urgenza dell’opera ed offerta l’indennità provvisoria.

Si costituì il Comune di Agropoli che eccepì la tardività dell’azione e l’infondatezza della domanda.

La Corte d’appello, in accoglimento della domanda, ha determinato l’indennità d’esproprio in Euro 1939,15, ordinando al comune di pagare la differenza tra la suddetta somma e le somme già versate. Al riguardo, la Corte ha argomentato che dalla c.t.u. si desumeva che l’immobile in esame insisteva in zona prevalentemente agricola con applicazione dei V.A.M., pur tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, in ordine al valore effettivo di mercato, soggiungendo però che l’attore non aveva documentato l’effettiva coltivazione del fondo.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste il comune di Agropoli con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso è stata denunziata l’erronea interpretazione e la falsa applicazione L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, ai sensi della L. n. 87 del 1953, artt. 27 e 30, nonchè l’erronea interpretazione e la falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 e art. 834 c.c..

Al riguardo, il ricorrente ha invocato la sentenza della Corte Cost. n. 181/2011 relativa al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 4, in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1 e art. 16, commi 5 e 6, per dedurne l’applicabilità del criterio del valore venale del terreno espropriato, sebbene con vincolo d’inedificabilità, senza che possa assumere rilievo la circostanza dell’effettiva coltivazione del fondo.

Il ricorso è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza impugnata che, sia in ordine all’indennità di occupazione che al risarcimento per la perdita del bene aveva utilizzato il criterio, superato dallo jus superveniens, del V.A.M.; Cass., n. 25314/17).

E’ stato altresì affermato che ove l’espropriato contesti la quantificazione dell’indennità di espropriazione operata dalla corte di appello con il criterio del V.A.M., previsto della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 e dichiarato incostituzionale da Corte Cost. n. 181 del 2011, la stima dell’indennità deve essere effettuata utilizzandosi il criterio generale del valore venale pieno, tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti (Cass., n. 26193/16).

Nel caso concreto, premesso che è incontestato il vincolo d’inedificabilità del suolo ablato, la Corte d’appello ha determinato l’indennità d’espropriazione secondo i valori agricoli medi, applicando la L. n. 327 del 2001, art. 40, senza dar conto della predetta sentenza della Corte Costituzionale, depositata il 10.6.2011 e pubblicata nella gazzetta ufficiale il 15 giugno, per cui la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà tener conto di tale pronuncia del Giudice delle leggi.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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