Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22205 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. III, 04/08/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 04/08/2021), n.22205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15068/2019 R.G. proposto da:

R.F.M., rappresentato e difeso dall’Avv. RICCARDO

ROSSI, con domicilio eletto in Roma, via AVICENNA, n. 97, presso lo

studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

SALEM ONCOLOGY CENTRE, rappresentato e difeso dall’Avv. SCALI

GIORGETTA, con domicilio eletto in Roma, via MONTE ASOLONE n. 8,

presso lo studio dell’Avv. LIUZZI MILENA;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1435/2019, pronunciata dalla Corte di Appello

di Roma, in data 28-1-2019, pubblicata in data 28/02/2019 e

notificata in data 5-3-2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio

2021 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.F.M. ricorre avverso la sentenza n. 1435/2019, pronunciata dalla Corte di Appello di Roma, in data 28/01/2019, pubblicata il 28/02/2019, avvalendosi di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Salem Oncology Centre.

Il ricorrente espone al p. 1, intitolato “Richiami in fatto alle difese dell’attuale appellante nel primo grado, testualmente richiamate in appello”, che:

– Z.M.G., sua moglie, veniva sottoposta a cure mediche specialistiche presso il centro oncologico Salem di (OMISSIS), a causa di un linfoma linfocitico da cui era affetta, subendo numerosi ricoveri a decorrere dal mese di (OMISSIS) e sino al mese di (OMISSIS);

– su richiesta del Centro oncologico Salem gli veniva ingiunto, con decreto n. 185/07 del Tribunale di Rieti, sez. di Poggio Mirteto, il pagamento della somma di Euro 32.647,27 per prestazioni medico-oncologiche erogate a Z.M.G. durante il suo ultimo ricovero dal (OMISSIS);

– aveva proposto opposizione alla ingiunzione di pagamento, adducendo che: i) la moglie durante l’ultimo ricovero presso il Centro oncologico Salem era stata non solo sottoposta a trattamenti inutili, ma persino dannosi: aveva, infatti, contratto un’infezione causata dalla presenza di catetere centrale venoso infetto che non solo non era stata correttamente diagnostica” ma era stata trattata erroneamente come polmonite, era stata sottoposta a trattamento chemioterapico nonostante la sua condizione infettiva lo sconsigliasse e nonostante il parere del centro oncologico M.D. Anderson Cancer Centre, richiesto dallo stesso Centro oncologico Salem, ma con spese poste a carico suo e della moglie, avesse suggerito di sospendere, in attesa di una diagnosi più chiara circa la causa dell’infezione da individuare tramite una Tac, peraltro mai eseguita, ogni terapia primaria per la leucemia linfocitica cronica; ii) solo al rientro in Italia, dopo il ricovero inutile protrattosi per un mese presso il Centro Salem, Z.G., veniva sottoposta, in Italia, presso l’Ospedale San Martino di (OMISSIS), a seguito di un esame colturale che aveva permesso di individuare la causa dell’infezione ancora in atto, alla somministrazione di una terapia antibiotica mirata che ne aveva consentito la guarigione dall’infezione già in data (OMISSIS); iii) al centro oncologico Salem erano stati corrisposti ingenti importi per le prestazioni specialistiche rese a partire dall’anno 2003, senza avere mai ricevuto alcuna fattura né altri documenti riepilogativi dei pagamenti richiesti e delle prestazioni effettuate per gli anni 2005 e 2006, compresa la richiesta oggetto del decreto ingiuntivo; iv) al Centro Anderson era stato versato l’importo di 44.000,00 USD per le prestazioni erogate; v) alcuna somma era dovuta al Centro Salem ex art. 1460 c.c.

Segue il p. 2, intitolato “Sintesi sul sostanziale presupposto giuridico degli specifici vizi processuali di cui ai successivi specifici Motivi di ricorso riscontrati e lamentati, ex art. 366 c.p.c., n. 4, in relazione alla pronuncia nel primo grado ed alla conseguita sentenza in grado di appello a seguito di gravame, al fine della sussunzione delle censure proposte”, ove vengono sintetizzati i motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1435/2019, prima della loro specifica illustrazione che inizia con il p. 3 e termina con il p. 5.

1.La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1 e non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 (in relazione alla nullità del decreto ingiuntivo opposto) per violazione delle norme di diritto di cui all’art. 633 c.p.c., comma 1, n. 1, in correlazione con l’art. 634 c.p.c., comma 2, in ragione della lamentata assenza dei presupposti di legge; nonché, ancor più nello specifico, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in correlazione con la denunziata violazione delle norme di diritto di cui all’art. 633, comma 1, n. 1, in combinato disposto con l’art. 634 c.p.c., comma 2”, per avere la Corte del merito ritenuto che l’assunzione delle obbligazioni contratte da Z.G. da parte dell’odierno ricorrente potesse superare le prescrizioni di cui all’art. 634 c.p.c., comma 2, violate dalla struttura Salem in fase monitoria e neppure soddisfatte nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo, e per avere omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio oltre che dei fatti storici costituiti dalla difesa dell’odierno ricorrente.

2. Con il II ed il III motivo di ricorso “fusi in uno”, il ricorrente lamenta: “Errore di percezione ex art. 36 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c., ricadente sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova ovvero sul demonstratum e non sul demonstrandum. Ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli artt. 122 e 123 c.p.c.

Ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli artt. 122 e 123 c.p.c.

Errore di percezione ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c.

Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti”.

3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce quanto segue: “Avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma (vedi sentenza impugnata pagine 6 e 7) laddove quei secondo Giudice trascura l’effettivo e sussistente contenuto dei Motivi II, III e IV dell’atto di appello R. (vedi atto di appello Avv. Rossi per R. pagine da 34 a 48)”; e sostiene che la sentenza impugnata, apoditticamente ed in difformità dalla specificità argomentativa di quei tre motivi di appello, aveva ritenuto che nessun ragionamento né alcun argomento scientifico fossero stati addotti né al fine di contrastare le precise indicazioni medico legali e le censure mosse all’operato del Centro Salem, rimaste allo stato di mere affermazioni, né per dimostrare che Z.G. si era allontanata dal Centro Salem, decidendo di tornare in Italia per farsi curare, proprio su consiglio del Centro Anderson.

4. Il ricorso è inammissibile.

La tecnica redazionale utilizzata per redigerlo non soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Dalle 46 pagine in cui si articola il ricorso non è possibile evincere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia né dello svolgimento dei fatti processuali, indispensabili affinché lo scrutinio dei motivi da parte di questa Suprema Corte possa farsi senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata e/o il controricorso (Cass., Sez. Un., 18/05/2006, n. 11653).

E’ necessario, infatti, che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, invece, a dispetto del titolo del p. 1, riprodotto in narrativa, non descrive affatto i fatti processuali indispensabili per procedere allo scrutinio dei motivi. Si intrattiene, infatti, nella descrizione di una pluralità di fatti sostanziali, senza metterli in relazione con quelli processuali o evidenziarne la rilevanza: ad esempio, si riferisce dell’asserito mancato consenso della paziente alla sottoposizione al trattamento chemioterapico, pur in presenza dell’infezione batterica in atto, della decisione del centro Salem di discostarsi dalle indicazioni del centro Anderson, cui pure era stato chiesto un consulto per individuare la causa e la terapia per contrastare l’infezione, si rimprovera al Centro Salem il mancato monitoraggio del catetere venoso centrale che aveva provocato l’infezione. In merito a tali fatti il ricorrente si limita a lamentare che, pur essendo stati tutti documentati e certificati, siano rimasti oscuri al primo giudice per sua scelta omissiva e del pari al giudice di appello; della CTU, non si sa se espletata in primo grado o in appello e a quale scopo, riferisce che non consentiva di valutare che alcuna somma fosse dovuta al centro Salem, ex art. 1460 c.c., per avere “quest’ultimo impedito alla M.D. Anderson Cancer Centre di rendere il consulto richiesto dallo stesso Salem, per le ragioni che emergono dal rapporto medico all’Anderson Center”. Vengono indicati gli importi corrisposti, nel tempo, al Centro Salem senza fatture o documenti giustificativi a supporto, lamentando che per fatto imputabile al Centro Salem il sangue della paziente si era infettato, rendendola poco appetibile per il luminare americano che avrebbe tentato di lucrare ulteriormente per prestazioni omesse o male eseguite o rese in pregiudizio della paziente o già saldate (pp. 4-7).

Non è chiarita la fonte del diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo: a p. 2 si riferisce – è vero – del pagamento di prestazioni medico-oncologiche a favore di Z.M.G. rese durante il suo ultimo ricovero, a p. 7 si afferma, però, che parte delle somme rivendicate con il decreto ingiuntivo, precisamente l’importo di 22.500 USD, inerisce al consulto richiesto dal Centro Salem all’Anderson Cancer Centre, cui si precisa di aver direttamente corrisposto 44.000 USD a fronte di prestazioni relative “anche” alla consulenza richiesta, tanto da supporre che nel decreto ingiuntivo sia stati fatti transitare debiti propri del centro Salem verso l’Anderson Cancer Centre; a p. 8 si individua una pluralità di pagamenti corrisposti dal 2003 al 2006 al Centro Salem, ipotizzando finanche anche la ricorrenza di taluni controcrediti. Il che rende non percepibile quale pagamento fosse oggetto della ingiunzione.

Quanto all’opposizione al decreto ingiuntivo, si ignora finanche quale giudice si sia pronunciato (a p. 2 si parla di opposizione tempestiva con l’instaurazione del giudizio R.G. n. 57/2008); si intuisce, è vero, che l’opposizione è stata rigettata, ma non se ne conoscono le ragioni, né sono percepibili le difese del Centro Oncologico Salem – solo a p. 27 si ipotizza che il centro Salem si sia difeso addossando a terzi la responsabilità per fatto proprio, facendo rilevare che il catetere venoso centrale era stato applicato alla paziente dal S. Luke Hospital – e quelle dell’odierno ricorrente sono riferite in modo frammentario, sovrapponendole, spesso, a quelle formulate in grado di appello e riportandosi espressamente ad atti del giudizio di merito.

Lo svolgimento del giudizio di appello è in sostanza del tutto pretermesso; non sono descritti i motivi di impugnazione, non sono indicate le posizioni assunte dall’appellato, né il contenuto della sentenza.

Risulta evidente che il ricorrente è caduto in errore, ritenendo di poter soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, attraverso plurimi e ripetuti rinvii agli attii del processo. Questa Corte ha precisato, però, che “mentre le parti possono confrontare le ragioni della decisione con le posizioni, ad esse ovviamente note, assunte nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, lo stesso evidentemente non vale per la Corte di cassazione, che per conoscere le dette posizioni non deve essere costretta ad esaminare gli atti del giudizio di merito”.

Al ricorrente non giova, dunque, il fatto che l’esposizione dei fatti di causa possa essere rinvenuta negli atti processuali delle parti, nel controricorso o nella sentenza impugnata, poiché quello di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 è un requisito imprescindibile del ricorso, non surrogabile con la consultazione di altre fonti (Cass., Sez. un., 09/06/2014, n. 12922); esso è da ritenere soddisfatto solo quando l’esposizione del ricorso consenta la percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere al contenuto di altri atti del processo, ostandovi il principio di autonomia del ricorso e il requisito della specificità che deve caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo, e se gli elementi di fatto siano desumibili dallo svolgimento dei motivi di impugnazione.

Nella sostanza, il ricorrente non ha affatto proceduto a elaborare una sintesi della vicenda fattuale e processuale, individuando i dati di fatto rilevanti (domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello, etc.) in funzione dei motivi di ricorso, in modo da consentire a questa Corte di procedere allo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale, necessario non solo per cogliere agevolmente il significato delle censure, ma anche per valutarne l’ammissibilità e la pertinenza rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

Simile modo di assolvimento del requisito dell’art. 366, n. 3 è inidoneo al raggiungimento dello scopo” in quanto suppone che la Corte di Cassazione debba, per percepire il ricorso ed i motivi in cui esso si articola, leggere una serie di atti; il che si risolve in una modalità che, non essendo diversa da come sarebbe stata la mera indicazione alla Corte degli atti stessi e l’invito a leggerli aliunde rispetto al ricorso, equivale all’assenza del requisito come parte del ricorso e dunque come oggetto di un’attività espositiva, conforme alla funzione narrativa del ricorso stesso sul punto, individuata dal legislatore con la parola “esposizione” (Cass., Sez. Un., 14/04/2012, n. 5698).

Neppure dalla illustrazione dei motivi, che contiene anch’essa continui rinvii ad atti e documenti processuali, è possibile trarre gli elementi necessari per colmare le denunciate lacune conoscitive; costituisce ius receptum che il motivo che abdichi alla funzione che gli è propria, quella di criticare e, quindi, di indicare che cosa si critichi e su che cosa la critichi si fondi, delegando queste operazioni alla Suprema Corte, si risolve in un non motivo; parimenti non possiede i caratteri del motivo cassatorio quello che non determini con precisione l’oggetto della originaria pretesa, così contravvenendo proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, è dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata, difettando del requisito della chiarezza.

Per concludere, né dalla esposizione sommaria dei fatti di causa né dalla formulazione dei motivi è stato possibile cogliere il quid proprium delle censure che il ricorrente ha inteso muovere alla sentenza impugnata e ciò ipoteca in direzione della declaratoria della inammissibilità la sorte del ricorso.

5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Seguendo l’insegnamento di Cassi., Sez.Un., 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dalla Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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