Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22205 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15387/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO ASSOCIATO SIST SERVIZI D’INGEGNERIA STUDIO TECNICO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2008 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata il 05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria (n. 16/7/08 dep. 5 maggio 2008), che ha rigettato l’appello dell’ufficio in fattispecie relativa a impugnazione proposta da C.P., legale rappresentante dello studio associato SIST (servizi di ingegneria studio tecnico di Caruana e C.), avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata in relazione agli anni d’imposta 1999/2001. La CTR ha dichiarato l’estinzione del giudizio per l’anno 2001, essendosi il contribuente avvalso della definizione automatica di cui alla L. n. 289 del 2002; per gli anni dal 1999 al 2000, valutata “la documentazione fiscale prodotta dalla quale risulta dimostrato che l’attività è stata esercitata senza apprezzabile struttura organizzativa e con l’impiego di beni strumentali di scarsa entità e con alcun costo per dipendenti e collaboratori”, ha confermato la statuizione di primo grado, di accoglimento del ricorso del contribuente.

L’intimato non si è costituito.

Il ricorso, esaminato il 6 luglio 2011 nell’adunanza della sezione tributaria in camera di consiglio (ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c.), è stato successivamente sospeso dal Collegio, riconvocatosi nella medesima composizione (in data 22 settembre 2011), ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. All’udienza del 12 novembre 2015 è stata quindi emessa ordinanza di rinvio a n.r. in attesa della sentenza della SSUU.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, per non avere la CTR ritenuto sussistere il requisito della autonoma organizzazione (quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP) nel caso di specie, relativo a esercizio in forma associata di professione liberale, che è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno affrontato il tema oggetto della presente controversia con la sentenza n. 7371 del 2016, statuendo che l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

Pertanto al caso di specie, va applicato il principio di diritto ivi enunciato, in base al quale presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

La decisione impugnata non è in linea con il suindicato principio di diritto enunciato, per cui, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

La non univocità dei precedenti giurisprudenziali e il recente intervento delle sezioni unite sul tema, giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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