Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22204 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

FARNESINA 155 presso lo studio dell’avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA ROSA SALVATORE, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 15/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

preso atto che il PG non ha formulato osservazioni sulla relazione ex

art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Acireale nei confronti di P.V.. Ha motivato la decisione ritenendo che la decadenza prevista dal combinato disposto del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 operasse anche per l’imposta di successione.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si è costituita con controricorso la P..

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate sostiene che il D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67 si applicherebbe solo all’IVA e alle imposte dirette, restando il termine per l’iscrizione a ruolo dell’imposta di successione divenuta definitiva disciplinato solo dalla prescrizione decennale.

La tesi è infondata. Questa Corte ha infatti precisato con sentenza n. 125 87 del 2004 che A seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il D.P.R. n. 43 del 1988, il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli Uffici devono essere iscritte in ruoli forniti e consegnati all’Intendenza di finanza (ora sezione staccata della direzione regionale delle entrate), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e, quindi, anche in materia di i.v.a. Del pari, l’i.v.a.

liquidata sulla base della dichiarazione del contribuente (e quindi liquida ed esigibile, equivalendo il titolo derivante dalla dichiarazione all’accertamento definitivo) va iscritta in ruoli formati e consegnati all’Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di quattro anni, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, (corrispondente, in materia di i.v.a., al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 dettato in tema di imposte dirette) senza che, in presenza di una normativa così armonizzata e collegata ai fini della riscossione, possa invocarsi il diverso termine di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.. Tali principi rimangono applicabili anche dopo l’intervento del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23 che, nell’ambito del generale riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi della L. n. 337 del 1998, art. 1 ha limitato alle sole imposte sui redditi e all’i.v.a. (con effetto dall’1 luglio 1999) l’applicabilità della decadenza stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6 stesso decadenza che, in precedenza, era da ritenersi applicabile secondo la disciplina prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6 e vigente “ratione temporis” a tutte le imposte indirette menzionate nel richiamato D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67.

Gli stessi principi valgono anche per l’imposta di successione.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ali parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata, vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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