Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22204 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7519/2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 153, presso lo studio dell’avvocato FABIO BLASI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO QUADRUCCIO;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELL’ARCIDIOCESI DI

L’AQUILA, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MEZZACAPO 48,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FEGATILLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO BAIOCCO;

– controricorrente –

e contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 420/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’ 8/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il F. agì in giudizio per sentir dichiarare la nullità o l’annullamento o la risoluzione dell’atto con cui l’IDSC di L’Aquila aveva alienato un terreno a Giulio Pace, anzichè al medesimo F. che se ne era reso aggiudicatario, in virtù dell’asserito illegittimo esercizio della prelazione agraria da parte del predetto Pace;

il Tribunale rigettò le domande ritenendo che il F. avesse proposto un’azione di retratto agrario di cui non sussistevano le necessarie condizioni;

con l’atto di appello, il F. contestò “la qualificazione della sua azione come di retratto agrario rivendicando egli il proprio diritto all’acquisto non quale agricoltore titolare di prelazione agraria, bensì quale aggiudicatario del fondo, spiegando azione di nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto con norma imperativa” (così la sentenza di appello);

la Corte di Appello ha rigettato il gravame ritenendo che la vendita di un fondo compiuta senza rispettare le norme sul diritto di prelazione agraria “non sia viziata da nullità, sussistendo il rimedio dell’esercizio del riscatto” e rilevando che l’appellante neppure aveva “rivendicato il possesso dei requisiti per il positivo esercizio del riscatto”;

ricorre per cassazione il F. affidandosi ad un unico articolato motivo con cui denuncia la “violazione o falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7, per errata interpretazione della prelazione agraria, nonchè dell’art. 1418 c.c., comma 1, art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1343,1421,1453 e 2932 c.c., per errata qualificazione dell’azione proposta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3”;

resiste il solo IDSC di L’Aquila, a mezzo di controricorso. Considerato che:

il F. evidenzia preliminarmente che “è sin dall’atto introduttivo del giudizio che (…) va affermando che l’azione da lui proposta non è di retratto agrario”, avendo invece spiegato “azione di nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra l’IDSC ed il Pace per contrasto con norme imperative (…) con conseguente pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c., sostitutiva del F. al Pace nella parte acquirente dell’anzidetto atto di compravendita”; al riguardo, ribadisce di aver fatto valere “il suo diritto all’acquisto del terreno non quale agricoltore, bensì quale ordinario aggiudicatario all’asta”, evidenziando “l’errore di qualificazione dell’azione (…) commesso da entrambi i giudici di merito”;

il F. deduce dunque un vizio di qualificazione della domanda, che si è tradotto – secondo l’assunto del ricorrente – nel mancato esame della stessa per come effettivamente proposta;

a prescindere dall’omesso riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., deve ritenersi che la censura sia ammissibile e scrutinabile, a fronte dell’univoca doglianza sul mancato esame della domanda effettivamente proposta (cfr. Cass. n. 17931/2013);

ciò premesso, risulta evidente che la Corte, pur riportando correttamente il contenuto delle censure del F., non ha provveduto sulle domande proposte (che il Collegio, procedendo all’esame diretto dell’atto di citazione e di quello di appello, ha riscontrato conformi a quelle trascritte in ricorso), limitandosi a motivare la decisione sul presupposto che il F. avesse proposto una domanda di riscatto; soltanto in tale ottica si spiega, infatti, il richiamo al principio secondo cui la vendita compiuta senza il rispetto delle norme concernenti la prelazione non è viziata da nullità, “sussistendo il rimedio del riscatto” e il rilievo che l’appellante non aveva “rivendicato il possesso dei requisiti per il positivo esercizio del riscatto”;

il ricorso va dunque accolto, in relazione al profilo dell’omesso esame delle domande proposte (assorbito ogni altro profilo), con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di merito per l’esame delle domande effettivamente formulate dal F.;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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