Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22204 del 20/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22204 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 21128-2013, proposto da:
Ughetta Massimo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a
margine del ricorso, dall’avv. Marcello Greco, presso lo studio del
quale in Roma, alla via Paolo Emilio, n. 57, elettivamente domicilia;
– ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
-resistentee nei confronti di
Guardia di finanza;
-intimata-

Data pubblicazione: 20/10/2014

avverso la sentenza n. 442/14/12 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 14, depositata in data 26 giugno 2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25
settembre 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la
relazione depositata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Marcello Greco;

osserva quanto segue.
In fatto.
Massimo Ughetta ha impugnato l’avviso di accertamento
notificatogli ai fini Irpef per l’anno 2003, ma il ricorso è stato
respinto dalla Commissione tributaria provinciale, là dove la
Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile
l’appello da lui proposto, perché la relativa copia non era stata
depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale
che ha emesso la sentenza impugnata, ma ad essa spedita.
Ricorre il contribuente per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.
L’Agenzia delle entrate non propone difese scritte,
limitandosi a depositare memoria di costituzione, mentre la Guardia
di finanza non si costituisce.

In diritto.
1.- Il ricorso può essere definito in camera di consiglio,
risultando manifestamente fondato nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate, essendo invece inammissibile là dove evoca in giudizio la
Guardia di finanza, priva di legittimazione passiva.
2.-La questione posta col motivo di ricorso proposto, che
denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 16 e 53, 2°
Ric. 2013 n. 21128 sez. MT – ud. 25-09-2014
-2-

constatata la regolarità delle comunicazioni e sentito l’avv.

comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 nonché
degli articoli 1 e 6 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, va risolta alla
stregua del consolidato orientamento della Corte, secondo cui <>
(Cass., ord. 24 marzo 2011, n. 6811; conformi, ord. 26 novembre
2013, n. 26487; 2 dicembre 2013, n. 27030; 11 febbraio 2014, n.
3078; 28 aprile 2014, n. 9319).

2.1.41 ricorrente ha difatti documentato, allegando copia del
ricorso in appello con relata di notificazione, che questa è stata
eseguita a norma dell’art. 1 della 1. 21 gennaio 1994, n. 53.
3.- Il ricorso va in conseguenza accolto, con cassazione della
sentenza e rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale del Lazio.
per questi motivi
la Corte:
Ric. 2013 n. 21128 sez. MT – ud. 25-09-2014
-3-

a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53,

-dichiara inammissibile il ricorso, là dove è proposto nei confronti
della Guardia di finanza;
-lo accoglie nel resto;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre
2014.

tributaria regionale del Lazio.

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