Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22204 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. I, 14/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13977/2019 proposto da:

M.R.A., elettivamente domiciliato in Bozzolo (MN), via

Poerio n. 12, presso lo studio dell’avv. Paolo Novellini, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.R.A., proveniente dalla terra del Bengala, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria. Con provvedimento emesso in data 20 marzo 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che – “a prescindere da qualsiasi profilo di attendibilità” – la specie non presentava i tratti necessari per potere essere ricondotta alle ipotesi contemplate di diritto di rifugio, nè quelli di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, posto che il richiedente ha “lasciato il proprio Paese per problemi legati a dispute terriere, essendosi i vicini appropriati di un pezzo del terreno di proprietà della sua famiglia”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report correntemente disponibili (viene citata in proposito una folta serie di fonti, tra cui quella dell’HRC del 27 aprile 2017) il Bangladesh non risulta presentare, nell’attuale periodo, indici specifici e peculiari di pericolosità. Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento M.R.A. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nell’ambito del presente grado di giudizio, limitandosi a presentare una richiesta di “eventuale partecipazione” per il caso fosse fissata “udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in quanto la pronuncia non ha tenuto in conto che la perdita, da parte del ricorrente, della possibilità di coltivare i propri terreni, lo ha condotto “a dovere contrarre debiti con tassi usurari talmente elevati da rendere impossibile la restituzione, ragione per cui lui e i suoi familiari subivano ulteriori gravi minacce”; (ii) col secondo motivo, per avere respinto la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a e b, perchè “non soddisfatto l’onere probatorio incombente in capo al ricorrente”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo riconosciuto la sussistenza dei presupposti del rilascio del permesso di soggiorno.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non si confronta con i contenuti della decisione del giudice lombardo: questo ha infatti rilevato che “nel caso di specie il ricorrente non risulta essersi avvalso” di mastan “per ottenere il prestito e, pur a seguito delle numerose domande postegli dalla CT sul punto, non ha mai nemmeno implicitamente accennato al fatto che in caso di mancata restituzione del prestito potrebbe correre il rischio, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a una sorta di schiavitù”. Non diverso è da ripetere per il secondo motivo, posto che il giudice del merito ha agganciato la reiezione delle domande protezione sussidiaria di cui dell’art. 14, lett. a e b, alla motivazione appena sopra trascritta.

Il terzo motivo di ricorso non espone alcuna ragione di vulnerabilità, riferibile in modo specifico alla persona del richiedente, che sia stato trascurato dall’esame del merito.

6.- Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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