Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22204 del 12/09/2018
Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22204
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21425/2014 proposto da:
F.lli C. S.r.l., già F.lli C. di C.T. & C.
S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n.1, presso
lo studio dell’avvocato Rossi Adriano, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Salce Paolo, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale – A.U.S.L. di Pescara, in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avvocato Presta
Tonino, rappresentata e difesa dall’avvocato Modesti Andrea, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 440/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
pubblicata il 29/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2018 dal cons. CIRESE MARINA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
In data 13.7.2002 il Tribunale di Pescara su richiesta della Azienda Sanitaria Locale (AUSL) emetteva decreto ingiuntivo con cui intimava alla F.lli C. s.n.c. il pagamento della somma di Euro 68.077,87 oltre alle spese del procedimento a titolo di contributi per il finanziamento dei costi sostenuti per lo svolgimento di ispezioni e controlli veterinari relativi allo stabilimento di macellazione di animali per la produzione di carne di proprietà della società.
La F.lli C. s.n.c. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca per insussistenza della pretesa azionata. Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di Euro 30.987,41 in quanto la Ausl aveva applicato tassi di conversione dell’ECU superiori a quelli di legge e non applicato invece le detrazioni previste al punto 7 dell’all. A al D.Lgs. n. 432 del 1998.
Con sentenza n.1302/2007 il Tribunale di Pescara, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso dei contributi versati in eccedenza ed in accoglimento dell’ulteriore riconvenzionale condannava la AUSL alla restituzione della somma di Euro 2824,37 quale maggiorazione versata in pagamento dei tassi provvisori di conversione dell’ECU oltre interessi dalla domanda al saldo.
Interposto appello avverso detta pronuncia da parte della Ausl, la Corte d’Appello dell’Aquila con sentenza n. 440 del 29 aprile 2014, in parziale accoglimento dell’appello, confermava il decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava la Ausl a rimborsare alla F.lli C. la somma di Euro 21.475,40 oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo.
Avverso detta pronuncia la F.lli C. s.r.l. proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resisteva con controricorso la parte intimata la quale preliminarmente deduceva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere non essendo l’odierna società ricorrente stata parte dei precedenti gradi di giudizio.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Destituita di fondamento è l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere della F.lli C. s.r.l. atteso che la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto; considerato altresì che come dimostrato dalle difese non vi è alcun dubbio circa l’identificazione della parte ricorrente.
Venendo, all’esame del gravame, con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 1, art. 5, par. 1 e All. par. 6 direttiva 26.6.1996 n. 96/43/CE del Consiglio, nonchè art. 1 ed all. A, n. 7 D.Lgs. 19 novembre 1998 n. 432 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la Corte territoriale avrebbe fornito una lettura della legge nazionale regolante la materia del tutto contraria alla inequivocabile lettera della direttiva comunitaria 26.6.1996 n. 96/43/CE nonchè alla sua finalità che è quella di ridurre i costi delle ispezioni a carico delle imprese affermando che i contributi dovuti alla Ausl sarebbero sempre tre anche se si riscuotono nel luogo della macellazione.
Il motivo è fondato.
La doglianza verte sull’interpretazione fornita dalla Corte territoriale del punto 7, dell’allegato A del D.Lgs. n. 432 del 1998 (attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE) che ha come scopo quello di regolamentare il finanziamento dei controlli ed ispezioni veterinarie necessarie per assicurarne il funzionamento, il cui tenore letterale è il seguente “Qualora in uno stabilimento vengano svolte tutte le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 e il contributo riscosso nel macello comprende tutti i contributi per tali operazioni, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero non è riscosso alcun contributo”.
Orbene, leggendo tale norma unitamente al n. 6 dell’Allegato A secondo cui “I contributi di cui ai punti 1, 2 e 3 sono riscossi, a seconda dei casi, nel macello, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero e sono a carico del gestore o del proprietario dello stabilimento che procede alle suddette operazioni…” sulla base di una interpretazione letterale e sistematica della norma, emerge che il significato da attribuirsi al punto 7 non è già quello di ritenere, come sostenuto dal giudice di appello, che nel caso di ispezioni in un unico stabilimento riguardanti macellazione, sezionamento ed immagazzinamento i contributi dovuti alla AUSL sarebbero sempre tre anche se si riscuotono nel luogo della macellazione (norma che all’evidenza risulterebbe inutile) bensì quello di stabilire, in tal senso affermando il valore precettivo della norma, che è dovuto un unico contributo per tutte le operazioni eseguite presso una stesso stabilimento purchè il quantum sia idoneo a coprire tutte le spese sostenute.
Nel caso concreto, non è mai stato contestato che nello stabilimento si siano svolte tutte le fasi del ciclo produttivo sicchè la Ausl può procedere a percepire tutti e tre i contributi relativi alle fasi svolte nello stesso stabilimento.
Alla luce di tale interpretazione la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, per una nuova valutazione alla luce dei principi fin qui enunciati.
Alla stessa viene altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa composizione, cui rinvia anche per la regolamentazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018