Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22204 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22204
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13572/2009 proposto da:
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 23,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FIORELLO TATONE giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 3988/2008 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE del
LAZIO, depositata il 23/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta al
controricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
P.L. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale n. 3988/14/08 dep. il 23 aprile 2008 che, in riforma delle precedenti sentenze di primo e secondo grado, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il reddito dichiarato dal contribuente per l’anno 1977.
Si costituisce il Ministero dell’economia e finanze con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo del ricorso P.L. deduce violazione di legge (D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25), per mancata regolare notifica da parte della Commissione di secondo grado del ricorso dell’Ufficio; nullità della sentenza e del procedimento per mancata comunicazione dell’avviso di udienza di trattazione. Conclude il motivo con un quesito (ex art. 366 bis c.p.c.), col quale chiede: se è vero che il ricorso alla CTC debba essere presentato alla segreteria della Commissione che ha emesso la decisione impugnata nel termine di 60gg; se la segreteria debba comunicare la copia del ricorso all’altra parte; se il ricorrente debba fare istanza di trattazione alla CTC nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992 (e quindi entro il 1 gennaio 1993).
2. Il motivo è inammissibile, per inidoneità del quesito di diritto (ex art. 366 bis c.p.c.), che lo conclude, obbligatorio in relazione alla suindicata data di deposito della sentenza. Esso non risponde infatti alle prescrizioni di legge come interpretate da questa Corte, secondo cui la formulazione del quesito deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi (ex multis Cass. n. 5471 del 29/02/2008), da cui consegue che non è consentito censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito), una serie di violazioni di norme processuali. E’ stabile insegnamento di questa Corte, come ribadito dalle SS.UU. (n. 9935/14), che “è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate” (cfr. Cass. n. 1013/2015; 23925/14; n. 28453/13; n. 1906/08).
3. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016