Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22203 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22203
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CARMAGNOLA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5 presso lo studio
dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
EDILTRADE DI CAVAGLIA RENATO E ROSSI IVO, in persona del socio
accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA VIGNA FABBRI N. 29 presso lo studio
dell’avvocato BORELLO FRANCESCANTONIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BERTERO ROBERTO, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 64/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 10/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNARDO LUPI;
preso atto che il PG non ha formulato osservazioni sulla relazione ex
art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Piemonte ha accolto l’appello di Ediltrade di Perlo Bernardino s.a.s. nei confronti del Comune di Carmagnola ritenendo che la notifica dell’avviso di liquidazione ICI fosse nulla perchè nella relazione di notificazione non era indicato il luogo dove era avvenuta nè che la persona che aveva ricevuto l’atto fosse autorizzato alla ricezione. Escludeva che si fosse verificata sanatoria della nullità e conseguentemente dichiarava la nullità di cinque cartelle relative a ICI 1995/1999.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato tre motivi il Comune di Carmagnola, si è costituita con controricorso la contribuente.
Il primo motivo con il quale si lamenta la proposizione di nuovi motivi di nullità della notifica è inammissibile perchè nel quesito non si precisa la fattispecie concreta e quindi il medesimo non è idoneo a decidere la causa.
Con il secondo motivo formulando idoneo quesito si contesta la necessità che la relazione di notificazione indichi il luogo della notificazione quando questo coincida, come non è contestato, con quello indicato nella richiesta di notifica.
Il motivo è fondato perchè si tratta di mera irregolarità, ma è privo di decisività in quanto la nullità della notificazione dell’atto presupposto è stata ritenuta anche per la mancata indicazione che la persona che ha ricevuto l’atto, diversa dal legale rappresentante, fosse incaricata a riceverla.
Anche il terzo motivo, ed il relativo quesito, con il quale si contesta che la sanatoria ex art. 156 c.p.c. non sia applicabile anche agli atti tributari è inammissibile in quanto non si precisa da quale circostanza possa dedursi che la notifica dell’avviso di liquidazione abbia raggiunto lo scopo, gli atti impugnati sono le cartelle di pagamento e non gli avvisi”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro mille/00, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011