Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22203 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 12/09/2018), n.22203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28464/2013 proposto da:

Il Soggiorno S.r.l. (che gestisce la Casa di Cura Villa delle

Magnolie), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Orazio n.3, presso lo studio

dell’avvocato Graziosi Giuseppe, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Bellini Vito, Sinagra Augusto, giusta

procure a margine del ricorso e del ricorso successivo;

– ricorrente e ricorrente successivo –

contro

Azienda A.s.l. RM (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marianna Dionigi n.

29, presso lo studio dell’avvocato Graglia Franco, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ferrara Fabio, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3011/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/03/2018 dal cons. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della s.r.l. il Soggiorno, proposta dalla Azienda USL Rm/(OMISSIS) ed avente ad oggetto le somme richieste dalla Casa di Cura Villa delle Magnolie, già operante in regime di convenzionamento, per prestazioni sanitarie fornite negli anni dal 1995 al 2001 secondo il maggiore parametro remunerativo dovuto alle case di cura che erano state accreditate L. n. 724 del 1994, ex art. 6, comma 6 ritenendo applicabile anche ad essa tale più favorevole regime.

A sostegno del rigetto della pretesa azionata, la Corte d’Appello ha affermato: per il periodo 1995-1997 la cognizione sulla pretesa azionata è preclusa dal giudicato amministrativo (sentenza Consiglio di Stato n. 1876 del 2006).

In quella sede era stato stabilito che la rivalutazione delle diarie per le case di cura per lungodegenti fossero fissate per gli anni 1995-1997 dall’accordo sottoscritto in data 11/12/97, recepito nella Delib. n. 8668 del 1997, richiamata nella successiva Delib. n. 971 del 1998. La parte ricorrente aveva prestato acquiescenza a tale sistema di rivalutazione limitata avendo accettato le clausole dell’accordo sopramenzionato in sede di sottoscrizione del verbale d’intesa 17/3/98 nel quale si prevedeva l’avvio della riconversione in residenza sanitaria con rinuncia al contenzioso relativo alle Delib. n. 2499 del 1997 e Delib. n. 2910 del 1997. La prestata acquiescenza rendeva irrilevante la dedotta illiceità della Delib. n. 971 del 1998 e Delib. n. 1478 del 1998, dovendosi osservare che la posizione giuridica soggettiva della casa di cura all’adeguamento delle diarie era d’interesse legittimo, come indicato nella L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 9 nel quale era previsto, in sede di prima applicazione, la fissazione, da parte delle regioni, del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori entro un determinato intervallo di variazione con possibilità di riduzione del relativo valore entro il 20%. Ne conseguiva che la delibera che aveva recepito l’accordo n. 8668 del 1997 aveva natura giuridica autoritativa e doveva essere impugnata autonomamente. Peraltro l’intervenuto annullamento della Delib. n. 11310 del 1995 non aveva rilievo in quanto era comunque necessario procedere in sede regionale alla fissazione del livello massimo delle tariffe e dei relativi adempimenti, il che non era avvenuta.

In conclusione non poteva riconoscersi la differenza di spettanze fondata sul D.M. del 14 dicembre del 1994 per rette relative a prestazioni di lungo degenza effettuate presso la casa di cura Villa delle Magnolie in favore di assistiti dal S.S.N. per il 1995-1997 a causa dell’intervenuto giudicato amministrativo. L’operatività del giudicato doveva estendersi anche al 1998, dal momento che l’accertamento compiuto con pronuncia definitiva in ordine alla soluzione di questioni di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause è preclusivo del riesame delle stesse questioni già accertate e risolte anche se il successivo giudizio civile risulti connotato da finalità diverse, quando le parti siano le stesse.

Per quanto concerne il periodo dal 1999 al 2001, il rigetto della domanda creditoria trova fondamento nella mancanza di accreditamento, con riguardo a tale frazione temporale, in relazione alle prestazioni correlate alla R.S.A. (residenza Sanitaria Assistita) in quanto autorizzato soltanto con deliberazione del 15 ottobre 2002. La casa di cura aveva, infatti, chiesto la riconversione fin dal 1994 in R.S.A, e si era impegnata con la regione Lazio alla riconversione di 98 posti letto. Tale processo era, pertanto, in atto nel periodo richiesto, e l’applicazione della tariffa richiesta non poteva che applicarsi soltanto all’esito della deliberazione di autorizzazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Il Soggiorno. Ha resistito con controricorso la ASL. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Nell’unico motivo viene censurato sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 che la Corte d’Appello abbia pedissequamente fatto proprie le argomentazioni del Consiglio di Stato senza tenere conto delle critiche mosse nei motivi d’appello per le annualità fino al 1998 compreso e, per il periodo 1991-2001 che non abbia valorizzato l’erogazione effettiva nella fase di riconversione anteriore all’autorizzazione del 2002 delle prestazioni di lungodegenza.

In particolare per le annualità che sono state ritenute coperte dal giudicato la parte ricorrente ha evidenziato che l’accordo trasfuso nella Delib. n. 8668 del 1997 non aveva ad oggetto un “sistema di rivalutazione limitata” ma soltanto l’impegno dell’assessore ad una “rivalutazione della diaria giornaliera (…) già in vigore al 31/12/94. Tale delibera era, pertanto, priva di valenza autoritativa e conteneva acquiescenza esclusivamente al contenzioso relativo alle Delib. n. 2499 del 1997 e Delib. n. 2910 del 1997, estranee alla questione della rivalutazione delle tariffe. Peraltro la sentenza del TAR Lazio n. 5884 del 2001 aveva annullato la Delib. n. 971 del 1998 riguardante l’adozione di tariffe inferiori, così ponendo nel nulla l’argomentazione relativa alla mancata impugnativa della Delib. n. 8668 del 1997 che aveva recepito l’accordo e aveva condotto all’acquiescenza fortemente contestata dalla parte ricorrente. Ciò pone in evidenza il diritto all’accreditamento e alle diarie così come fondato sul D.M. 14 dicembre 1994, riconosciuto dalla L. n. 724 del 1994, art. 6e dalla sentenza del TAR Lazio n. 708 del 1997 di annullamento della delibera che escludeva l’accreditamento. Infine la Regione Lazio aveva provveduto alla fissazione delle tariffe con Delib. n. 7423 del 1998, allegato 7, con conseguente infondatezza del rilievo secondo il quale ostacolo al riconoscimento della situazione giuridica di diritto soggettivo risiedeva nel potere regionale di procedere alla fissazione delle tariffe.

Tali incongruenze logiche e motivazionali integravano anche la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5. Le medesime argomentazioni erano poste a base della censura relativa all’anno 1998. Per le annualità 1999-2001 la parte ricorrente ha rilevato che la Casa di Cura durante la riconversione in R.S.A. non è rimasta inattiva ed ha fornito prestazioni di lungodegenza, tanto che sono state azionate le differenze tariffarie ad integrazione di quelle inferiori rese nel periodo di riferimento, ancorchè decrescenti in relazione alla comprensibile realizzazione progressiva della riconversione. Pertanto, a fronte di prestazioni effettivamente erogate doveva ritenersi persistente l’autorizzazione e l’accreditamento anche nella fase di accreditamento.

In primo luogo deve rilevarsi l’inammissibilità delle censure prospettate ex art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto, alla data di deposito della sentenza impugnata (24/5/2013) era in vigore l’attuale formulazione della norma che richiede ai fini della valida formulazione della censura che sia dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo più proponibile il mero vizio d’illogicità e contraddittorietà della motivazione, come invece risultante dal ricorso. In secondo luogo devono ritenersi inammissibili le censure volte a contestare il merito della decisione del giudice amministrativo il cui giudicato è stato posto a base della sentenza impugnata. In particolare, la dedotta contestazione della natura autoritativa della Delib. n. 8668 del 1997 colpisce la ratio decidendi della decisione del Consiglio di Stato passata in giudicato, non più attaccabile nè in ordine alle statuizioni assunte nè tanto meno in ordine alle rationes decidendi. Peraltro l’incontestabilità della natura autoritativa di tale delibera determina la manifesta infondatezza delle censure relative alla determinazione delle diarie relative alle annualità dal 1995 al 1997, dal momento che se tale determinazione costituisce l’esercizio del potere autoritativo della p.a. e la situazione giuridica soggettiva del privato è d’interesse legittimo non può sorgere in relazione ad esse, a causa del giudicato, alcun automatismo in ordine alla debenza ed alla quantificazione delle stesse come ritenuto dalla società ricorrente, sia in relazione alla previsione legislativa. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 e poi integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6) sia in relazione alla Delib. n. 11310 del 1995, successivamente annullata che, tuttavia, non riguardava la società ricorrente e, come risultante dal giudicato amministrativo non incideva sul potere autoritativo regionale di fissazione del tetto massimo tariffario e, conseguentemente non poteva modificare la situazione giuridica soggettiva d’interesse legittimo in diritto soggettivo. Al riguardo, si ritiene di precisare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento – previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 e poi integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6 – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria” (Cass.17711 del 2014; 23267 del 2015), e il procedimento di fissazione del tetto di spesa sanitaria (…) ha natura autoritativa, (Cass. S.U. n. 403 del 2007). Tale orientamento è stato confermato dalla successiva pronuncia delle S.U. n. 14428 del 2017 in tema di predeterminazione del tesso di spesa sanitaria da parte dell’Autorità regionale per le singole annualità.

Per quanto riguarda l’annualità del 1998 la censura ad essa relativa non supera il vaglio di ammissibilità perchè è riproduttiva delle argomentazioni riguardanti le annate precedenti con la sola aggiuntiva indicazione, del tutto generica, dell’inidoneità del giudicato amministrativo per questa annualità. Manca una puntuale contestazione alla ratio decidendi posta a base dell’estensione del giudicato nella sentenza impugnata.

Per il periodo successivo, riguardante le annualità dal 1999 al 2001 la censura è infondata. La struttura sanitaria in questo lasso di tempo aveva in atto la riconversione in Residenza Sanitaria Assistita, per la quale è stata accreditata soltanto con provvedimento del 15 ottobre 2002. La esecuzione di prestazioni di lungodegenza non può giustificare una sorta di accreditamento di fatto o provvisorio come indica la parte ricorrente, nè l’applicazione automatica delle tariffe contenute nel D.M. 14 dicembre 1994. Il provvedimento di accreditamento, come affermato con orientamento costante di questa Corte (S.U. n. 473 del 2015) ha natura concessoria così come nel precedente regime giuridico. Da tale qualificazione giuridica consegue la necessità della preesistenza del provvedimento di accreditamento per il riconoscimento delle tariffe da esso conseguenti. Nella specie l’accreditamento è conseguito al completamento del processo di riconversione in Residenza Sanitaria Assistita posto in essere dalla casa di cura. Non sussiste, pertanto, alcun diritto soggettivo alla differenza tariffaria richiesta in mancanza del requisito fondante l’applicazione del citato decreto ministeriale, da identificarsi nel provvedimento di accreditamento. Al riguardo è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera esecuzione dell’attività (Cass. 17711 del 2014) ancorchè sorretta da provvedimenti amministrativi della regione o da accordi od intese pur se scaduti. E’ stato ulteriormente precisato che la necessità del provvedimento concessorio dell’accreditamento che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato (…) dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi del D.Lgs. n. 502 cit., art. 8 quinquies che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”.

In conclusione il motivo di ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio dal liquidarsi in Euro 10000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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