Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22202 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BIVIERPLAST DI DI DIO EMANUELE S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GELA, in persona del sindaco pro tempore;

– Intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria,

regionale della Sicilia, sez. 28^, n. 102 dell’1 ottobre 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso cartelle di pagamento t.a.r.s.u. per gli anni 1999 e 2000, sostenendo, tra l’altro, l’intervenuta decadenza del Comune dal potere di riscossione per tardività dell’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale, la decisione dei giudici di appello risulta così motivata: “Appaiono fuorvianti e comunque inconferenti le eccezioni ed argomentazioni poste a base dell’odierna impugnazione, stante che si verte in tema di tributi liquidati sulla, base di accertamenti divenuti definitivi ed esecutivi e, come tali, soggetti ai normali termini di prescrizione del diritto di esazione e non più suscettibili dei lamentati vizi di tardiva iscrizione a ruolo e di formazione della cartella”;

rilevato:

che, avverso tale decisione la società contribuente propone ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 72, comma 1, e formulando il seguente quesito di diritto: “Qualora l’importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati sulla base di accertamenti resisi definitivi per mancata impugnazione, ed emessi in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, venga iscritto in ruoli formati e consegnati al concessionario per la riscossione successivamente al termine di 1 anno dalla notifica del medesimo avviso di accertamento, la pretesa tributaria dell’ente impositore, qualora tale vizio sia stato sollevato mediante l’impugnazione della relativa cartella di pagamento, è da considerarsi decaduta?” – che il Comune non si è costituito;

osservato:

– che il ricorso è manifestamente fondato, giacchè la decisione impugnata non risulta aderente alla previsione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1 che, per quanto qui rileva, recita: L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base … degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all’art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, – … , in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è notificato …”;

considerato:

– che il ricorso va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente;

– che, per natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna il comune intimato alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il Comune intimato alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 700,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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