Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22202 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28771/2013 proposto da:

M.M., (OMISSIS) e M.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI CONCIATORI 3, presso lo

studio dell’avvocato LORETA UTTARO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURO GIUNTI;

– ricorrenti –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 36,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO LEONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati FRANCESCO MALTINTI, ROBERTO CASELLA e PAOLA CHITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1323/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

Premesso che:

– con atto di citazione notificato l’8 febbraio 1997 C.D., assumendo di essere proprietario di un fabbricato ubicato in (OMISSIS), conveniva i confinanti M.M. e N., quali eredi di M.L., davanti alla Pretura circondariale di Firenze, Sez. Dist. di Empoli, per sentirli condannare all’arretramento fino alla prescritta distanza legale dal confine delle costruzioni eseguite in ampliamento dal loro dante causa, nonchè al risarcimento del danno conseguente;

– i convenuti si costituivano ed eccepivano la nullità della citazione, chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, domandavano la condanna dell’attore a chiudere la finestra aperta capanna seminterrata edificata sul confine a distanza non legale; nel corso del giudizio decedeva C.D. e si costituiva la figlia C.A.;

– con sentenza n. 281/2006 il Tribunale di Firenze, Sez. Dist. di Empoli, condannava M.M. e N. ad arretrare fino alla distanza di cinque metri dal confine gli ampliamenti e le sopraelevazioni di cui alla Ctu del 18 febbraio 1983 del geometra D.R. ed a risarcire i danni;

con atto di citazione notificato il 15 giugno 2007 M.M. e N. proponevano appello;

– si costituiva C.A., la quale domandava il rigetto dell’appello e, in via incidentale, che gli appellanti fossero condannati ad arretrare la parete costruita sul confine fra le due proprietà a chiusura dello scannafosso tergale;

con sentenza n. 1323/2013 la Corte di Appello di Firenze accoglieva l’appello incidentale e rigettava quello principale;

– M.M. e N. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, domandando la cassazione della sentenza impugnata;

– C.A. ha depositato controricorso;

– le parti hanno depositato memorie scritte.

Rilevato che:

– le parti hanno raggiunto un accordo che prevede la rinuncia agli atti del presente giudizio;

tale accordo risulta sottoscritto dai ricorrenti, dalla resistente e dai loro difensori ed è stato depositato il 23 giugno 2017, anteriormente all’inizio dell’udienza camerale fissata per la decisione;

Atteso che:

– pertanto, il processo va dichiarato estinto per intervenuta rinunzia ex artt. 390 e 391 c.p.c., nel testo risultante dopo l’entrata in vigore della L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168;

quanto alle spese di lite, non deve essere emessa alcuna condanna al relativo pagamento, in ragione dell’adesione della resistente alla rinuncia dei ricorrenti.

PQM

 

– La Corte:

– dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda CIVILE della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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