Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22202 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. I, 14/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 392/2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in elettivamente

domiciliato in Bozzolo (MN), via Poerio n. 12, presso lo studio

dell’avv. Paolo Novellini, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- N.M., proveniente dalla terra nigeriana (Delta State), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 19 novembre 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che il racconto effettuato dal richiedente circa le ragioni del suo espatrio risultava non credibile: il ricorrente, pur avendo affermato di avere ricevuto la momento della sua iscrizione al movimento (OMISSIS) la bandiera del Biafra e che un drappo ugualmente rappresentativo di tale identità era esposto fuori dal negozio del padre in (OMISSIS), “non ha saputo nemmeno descriverla”; nè ha saputo indicare quale sia “lo scopo principale del movimento del Biafra”; nè è verosimile che egli, “pur ferito ai piedi, “sia riuscito a sfuggire a ben 16 poliziotti che erano giunti a casa sua per arrestarlo”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report COI, il Delta State non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. Il quadro complessivo di questa Regione – ha annotato il decreto – mostra “chiaramente una situazione di relativa tranquillità”.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato che non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimino il riconoscimento di siffatta concessione.

3.- Avverso questo provvedimento N.M. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nell’ambito del presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in quanto la pronuncia ha errato, ritenendo quelli narrati dal richiedente “fatti di natura meramente privata”; (ii) col secondo motivo, per avere respinto la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a e b, perchè “non soddisfatto l’onere probatorio incombente in capo al ricorrente”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo riconosciuto la sussistenza dei presupposti del rilascio del permesso di soggiorno.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non si confronta con la ratio decidendi della decisione del giudice lombardo: che si è basata sulla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente (aspetto, tra l’altro, che il ricorrente non risulta contestare). Non diverso è da ripetere per il secondo motivo, posto che il giudice del merito ha correttamente ancorato la reiezione delle domande protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, alla compiuta valutazione di non credibilità.

Il terzo motivo di ricorso non espone alcuna ragione di vulnerabilità, riferibile in modo specifico alla persona del richiedente, che sia stato trascurato dall’esame del merito.

6.- Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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