Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22201 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20059/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 310/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta al ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha riconosciuto a S.V., nella qualità di erede di Q.I., medico, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001.

Riteneva il giudice d’appello che il contribuente non fosse soggetto ad IRAP, avendo svolto la professione di medico con il solo apporto personale, senza avvalersi di dipendenti o collaboratori e non utilizzando beni strumentali di rilievo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Censura la sentenza impugnata per non avere espresso alcuna considerazione, oltre che sulla presenza di uno studio professionale, in ordine alla consistenza delle voci di spesa sostenute dal contribuente, come evidenziate dall’Ufficio nell’atto di appello, inerenti a beni strumentali, quote di ammortamento e compensi erogati a terzi.

Il ricorso è infondato.

Ritiene la Corte che la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata (secondo cui era rimasto accertato che il contribuente aveva svolto la professione di medico con il solo apporto personale, senza avvalersi di dipendenti o collaboratori e non utilizzando beni strumentali di rilievo) non sia scalfita dalla censura mossale. La ricorrente, infatti, nel lamentare che la C.T.R. non abbia tenuto conto dei dati contabili emergenti dalle dichiarazioni dei redditi relativi a beni strumentali, quote di ammortamento e compensi erogati a terzi, come pure della presenza di uno studio professionale, non chiarisce, però, la decisività del fatto, nell’accezione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero l’incongruità dell’importo delle spese sostenute dal contribuente, solo ipoteticamente e genericamente dedotte quali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, come pure la rilevanza dell’utilizzo di uno studio professionale, a fronte del contrario accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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