Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22200 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.C.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 35^, n. 23 del 28 marzo 2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che R.C. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento invim, con il quale l’Ufficio, aveva rettificato in L. 900.000.000, il valore del suolo oggetto di atto di compravendita registrata il 3.6.1999, dichiarato in 1. 180.000.000;

– che, a fondamento del ricorso, la contribuente deduceva la nullità dell’avviso per difetto di motivazione e contestava, comunque, l’entità dell’accertamento;

che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso e l’appello, successivamente promosso dall’Ufficio, fu disatteso dalla commissione regionale.

– che, nella sua parte essenziale, la decisione di appello è così motivata: “La Commissione Regionale, ritiene fondati e condivisibili le ragioni esposte dalla Commissione Provinciale a fondamento dalla decisione assunta. In particolare, non risulta che siano stati allegati dall’Amministrazione atti riguardanti trasferimenti di terreni similari nel triennio precedente, nè tali atti sono stati richiamati nell’avviso di accertamento. Si aggiunga, inoltre, che anche la L. 27 luglio 2000, art. 7 afferma l’obbligo di un atto quando questo è richiamato nella motivazione”;

rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi;

– che la contribuente non si è costituita;

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 e art. 52, comma 2 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1″ e formula il seguente quesito di diritto: “… se, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e art. 52, comma 2 bis, nonchè L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ove la rettifica di valore dell’immobile compravenduto sia fondata su “altri elementi di valutazione” D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, comma 3, (e cioè, nella specie, i dati statistici sull’andamento complessivo del mercato immobiliare dei terreni edificabili, tratti dall’Osservatorio Immobiliare U.T.E. di Milano, e quindi da un listino di valori agevolmente conoscibile dalla contribuente), l’Ufficio abbia l’onere di allegare all’atto impositivo, ovvero di richiamare in esso, i singoli atti riguardanti trasferimenti di terreni similari”;

considerato:

– che il motivo è fondato;

che, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in materia tributaria, la motivazione dell’atto impositivo – avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa – è differenziata in relazione alla funzione di ciascun atto impositivo (cfr. Cass. 13335/09) e che in tale ottica, in tema d’imposta di registro (o di invim), è necessario e sufficiente che l’avviso di accertamento enunci i criteri astratti sulla cui base è stato determinato il maggior valore, senza che possa negarsi la validità dell’avviso medesimo sol perchè risulti motivato con riferimento ad elementi extratestuali (v. Cass. 1150/08, 21515/05, 11997/03, 17762/02, 121367/01, 793/00) non allegati, non costituiti da altri atti amministrativi, ma da listini di generalizzata disponibilità (v.

Cass. 5755/05);

ritenuto:

– che, restando assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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