Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22200 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1262/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/2009 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNIA, depositata il 10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il rinvio

a nuovo ruolo per verificare la notifica del ricorso e nel merito

accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna (n. 113/5/2009 dep. 10 dicembre 2009), che ha confermato la decisione di primo grado, di accoglimento del ricorso di S.M., agente di commercio, contro il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso dell’Irap versata dal contribuente per gli anni 2002 e 2003.

L’intimato non si è costituito.

All’udienza di discussione l’Agenzia delle entrate chiede un rinvio per il controllo della notifica del ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo l’Agenzia deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1 e 3), essendosi il ricorrente avvalso di lavoro non occasionale corrispondendo compensi per Euro 20.000, ed essendo tale elemento sicuro indice della sussistenza dell’autonoma organizzazione.

2. Col secondo motivo si lamenta insufficiente motivazione su un fatto decisivo, avendo la CTR affermato che dalla documentazione depositata emergerebbe che il contribuente svolga l’attività senza ausilio di dipendenti e con attrezzature minimali ed essenziali. Ciò sarebbe smentito dall’istanza di rimborso in cui il contribuente stesso afferma di avvalersi di un dipendente.

3. Pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell’intimato e non potendosi accogliere la richiesta dell’Agenzia di rinnovazione della notifica del ricorso, poichè in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (Cass. n. 19623 del 01/10/2015).

3.1. Come affermato da questa Corte (da ultimo Cass. n. 26108 del 2015), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16354). Pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso, come quello in esame, di mancata costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., 29.3.1995 n. 3764; id., 18.7.2003 n. 11257; id. 10.2.2005 n. 2722 con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; v. Cass. 24.7.2007 n. 16354).

3.2. La rimessione in termini (ex art. 184 bis c.p.c., norma inserita nell’art. 153 c.p.c., comma 2, dalla L. n. 69 del 2009), per il deposito dell’indicato avviso è comunque subordinata alla prova documentale offerta dalla ricorrente di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (cfr. SU 14.1.2008 n. 627, con riferimento al giudizio di cassazione; cfr. da ultimo Cass. 4.1.2011 n. 98). Prova nel caso di specie insussistente.

3.3. In conclusione, il mancato deposito dell’avviso di ricevimento (cartolina AR), che costituisce “prova” della notificazione, in quanto concerne la dimostrazione che il procedimento notificatorio abbia realizzato lo scopo dallo stesso perseguito – che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato – e in mancanza di costituzione in giudizio del destinatario della notifica (che avrebbe reso superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento), non consente la rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 16354 del 2007), rimanendo definitivamente preclusa alla Corte la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 11257/2003 cit.).

3.3. Nella specie l’Agenzia delle entrate ricorrente non ha allegato la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, nè ha dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento: non ha dunque fornito valide ragioni giustificative della omessa ripresa del procedimento notificatorio mediante iniziativa diretta del richiedente in un ragionevole lasso di tempo, e comunque in tempo utile rispetto alla trattazione del ricorso alla data fissata per la pubblica udienza.

4. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile; non si procede alla liquidazione delle spese di lite in considerazione della contumacia dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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