Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2220 del 31/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2220 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BOTTA RAFFAELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.A.P. — Sibilia Appalti Pubblicitari s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia 30, presso l’avv. Guido Rinaldi, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
–
ricorrenti
—
Contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, nei locali dell’Avvocatura
comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Maggiore giusta delega in
atti;
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controricorrente
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avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 2, n. 8/02/05, del 20 gennaio 2005, depositata il 18 febbraio 2005,
non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 dicembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Enrico Maggiore per il Comune di Roma;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio
Del Core, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere.
Oggetto:
Imposta sulla pubblicità. Condono.
Cessata materia del
contendere.
Data pubblicazione: 31/01/2014
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delítelicembre 2013.
MAIIRL-1 TRIBUTARIA
Letto il ricorso concernente una contestata pluralità di avvisi di accertamento per recupero coattivo di imposta di pubblicità per l’anno 1995;
Letto il controricorso;
Vista l’istanza depositata per l’odierna udienza con la quale la società ricorrente dichiara di aver definito per condono la controversia di cui trattasi e
vista l’allegata dichiarazione del Comune di Roma attestante l’avvenuta definizione agevolata della lite;
Ritenuto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che in ragione della definizione per condono si giustifichi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.