Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2220 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 30/01/2017,  n. 2220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27166-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA, con ordinanza n.

2606/7/2015 depositata il 13/11/2015 nella causa tra:

N.D.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DIREZIONE TERRITORIALE LAZIO;

– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, il quale chiede che il ricorso per regolamento di

giurisdizione sia accolto.

Fatto

Il giudice di pace di Roma, con ordinanza in data 9 settembre 2013, “dichiarava la propria incompetenza per carenza di giurisdizione” nella causa, promossa da N.D. (R.G. n. 15983/13) nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione con cui era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 1.600,00 a titolo di sanzione per violazione dell’art. 110 T.U.L.P.S. a causa della mancata apposizione del prescritto nulla-osta per la messa in esercizio di apparecchi da divertimento.

Il difetto di giurisdizione era stato motivato dal giudice di pace con la devoluzione “al giudice tributario di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi e le sanzioni comunque irrogate dagli Uffici finanziari L. n. 546 del 1992, ex art. 2”.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, dinanzi alla quale la causa veniva riassunta, con ordinanza in data 13 novembre 2015, in ragione delle attribuzioni e delle materie devolute al giudice di pace, ha proposto regolamento di giurisdizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione controversa concerne l’individuazione del giudice munito di giurisdizione avverso l’impugnazione dell’ordinanza- ingiunzione con cui era stato richiesto il pagamento di una sanzione per violazione dell’art. 110 T.U.L.P.S. a causa della mancata apposizione del prescritto nulla-osta per la messa in esercizio di apparecchi da divertimento.

Ai fini della risoluzione della questione, è preliminare accertare la natura tributaria o meno della sanzione irrogata a N.D..

Il giudice tributario con il proposto regolamento di giurisdizione, ha osservato che “la violazione contestata, pur avendo natura latamente finanziaria, in quanto pur sempre riferibile agli interessi finanziari dello Stato, non ha tuttavia natura tributaria, in quanto al ricorrente non è stato contestato il mancato versamento ovvero l’evasione di tributi erariali”.

Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che “sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l’opposizione ad una sanzione amministrativa per detenzione di apparecchi da intrattenimento in difformità dalle regole previste dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), non avendo tale sanzione natura tributaria, in quanto consegue alla violazione di norme volte a garantire un corretto svolgimento negli esercizi pubblici della gestione di apparecchi da intrattenimento, ed è preposta a reprimere, nel pubblico interesse, attività abusive e, dunque, illecite che possano pregiudicare, per effetto dell’installazione e dell’utilizzo di apparecchi non conformi alle prescrizioni ed alle caratteristiche di legge, la regolarità delle giocate” (Sez. U, Ordinanza n. 23109 del 16/11/2010) Va, conseguentemente, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a giudicare sull’opposizione proposta da N.D., cassata l’ordinanza del Giudice di pace di Roma in data 9 settembre 2013, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma in data 9 settembre 2013 davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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