Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2220 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2019, (ud. 18/01/2018, dep. 25/01/2019), n.2220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13692/2013 proposto da:

CALEFFI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio degli avvocati LORENZO PROSPERI MANGILI, STEFANO

PROSPERI MANGILI, che la rappresentano e difendono unitamente agli

avvocati DANIELE DELAINI, ANTONIO MIGLIETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 28,

presso lo studio dell’avvocato ELIANA SAPORITO, rappresentato e

difeso dagli avvocati CHIARA ADELE CITTERIO, LUIGI LUCENTE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/04/2013 R.G.N. 964/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELE DELAINI;

udito l’Avvocato CLAUDIA DEL POZZO per delega verbale Avvocati CHIARA

ADELE CITTERIO e LUIGI LUCENTE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da S.E., nei confronti della Caleffi S.p.A., volto ad ottenere la condanna della società al pagamento di somme inerenti ai rapporti intercorsi tra le parti, ed in particolare, al riconoscimento della sussistenza del mandato di agenzia oggetto dei contratti stipulati con la società convenuta, ed altresì di un accordo avente ad oggetto la prestazione di attività di consulenza finalizzata alla costituzione di una joint-venture con sede a (OMISSIS), finalizzata alla costituzione di filiali di Caleffi nel (OMISSIS), mediante individuazione e coinvolgimento di partners locali.

La Corte di Appello, con sentenza depositata il 16.4.2013, in parziale riforma della decisione di prima istanza, condannava la società al pagamento, in favore dello S., della somma di Euro 15.000,00, oltre accessori di legge.

Per la cassazione della pronunzia ricorre la Caleffi S.p.A. articolando due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

S.E. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. e censura il fatto che, dall’esame del ricorso proposto dallo S. in sede di gravame, non si rinvenga “la benchè minima censura” alla parte della sentenza di primo grado che respinge la richiesta del rimborso spese previsto dal contratto di agenzia, non essendo rimasta delibata la giusta causa del recesso da parte dello S.; per la qual cosa, a parere della società ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione, in quanto non avrebbe dovuto pronunziare sul detto rimborso spese.

2. Con il secondo motivo si denunzia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e testualmente si lamenta che “Ciò che desta maggiore stupore non è tanto l’errore sopra enunciato” (con il primo motivo), “quanto il fatto che, paradossalmente, proprio i principi testè riassunti riguardanti la specificità dei motivi di appello vengano citati ed applicati (sia pure parzialmente) nella stessa sentenza di cui oggi si chiede la cassazione”. In particolare, la ricorrente censura il fatto che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità contenga una serie di macroscopiche contraddizioni, tra le quali quella che sussiste tra la decisione (nella parte in cui, appunto, riconosce come dovuta e condanna l’appellata a pagare la somma di Euro 15.000,00) e le premesse argomentative utilizzate dalla Corte territoriale, che avrebbero semmai dovuto condurla ad una conclusione di segno esattamente opposto, avendo la stessa Corte dato atto dell’eccedenza degli anticipi provvisionali percepiti dallo S. rispetto a quanto maturato dallo stesso ed altresì del fatto che “la differenza a debito di S.” era stata dallo stesso trattenuta quale acconto, facendo, invece, conseguire da tali premesse rimaste delibate, “in quanto risultanti da emergenze documentali non contestate nella loro autenticità”, la condanna della società al versamento, in favore dello S., di Euro 15.000,00 a titolo di rimborso spese, nonostante mancasse la censura, in sede di gravame, della parte della sentenza di prime cure che, non avendo ritenuto provata la giusta causa di recesso, aveva escluso tale rimborso spese.

3. Il secondo motivo, da esaminare per primo per evidenti ragioni di logica pregiudizialità, è fondato.

Al riguardo, è da premettere che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 16.4.2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

E, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello ha omesso di esaminare; ed inoltre fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Ed invero, la motivazione della sentenza oggetto del presente giudizio è obiettivamente incomprensibile e presenta le anomalie argomentative denunziate dalla società ricorrente: la Corte di merito, infatti, afferma che “Giustamente il Tribunale ha escluso che dalla documentazione in atti sia ricavabile la prova in ordine all’accordo inerente l’attività di consulenza volta alla realizzazione della joint venture con Caleffi ed ha deciso di conseguenza”; che “Giusta scrittura privata in data 1.7.2007 le parti si danno atto dell’ammontare degli anticipi provvisionali percepiti da S. in forza del contratto di agenzia precedentemente stipulato (1.7.2006) e della loro eccedenza rispetto alle provvigioni maturate, differenza a debito di S. che viene trattenuta dallo stesso quale acconto sulle provvigioni maturate in forza del nuovo contratto di agenzia stipulato il 1.7.2007”; che “Peraltro l’avere la società dato esecuzione agli accordi corrispondendo le prime due rate dell’importo convenuto a favore dell’agente è circostanza che conferma la correttezza della superiore conclusione e comporta, atteso il pacifico inadempimento della società, motivato con argomentazioni non pertinenti, la condanna di Caleffi a corrispondere all’appellante la somma di Euro 15.000,00, oltre accessori, come precisato in dispositivo. L’unica statuizione sottoposta a censura è quella che esclude la prova dell’incarico di consulenza con conseguente conferma delle restanti statuizioni di rigetto, ivi comprese quelle inerenti la responsabilità della società per la mancata conclusione di affari diversi”.

Ciò premesso, va osservato che, nelle affermazioni che precedono manca, all’evidenza, l’esistenza e la coerenza del percorso motivazionale (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) – profili, questi, ancora sottoponibili al vaglio di legittimità -, al punto tale da configurare una ipotesi di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr., al riguardo, Cass., S.U., n. 8053/2014, cit.), avendo i giudici di Appello affermato, per un verso, che vi è una eccedenza tra gli anticipi provvisionali percepiti da S. rispetto alle provvigioni maturate (differenze a debito di S.) e, per l’altro, che la società è “pacificamente inadempiente”, senza alcun riferimento a prove a supporto; ed inoltre, avendo dato atto (alla fine) che l’unica censura sollevata in sede di gravame da S. è quella che esclude la prova dell’incarico di consulenza, e confermato, altresì, che le restanti statuizioni di rigetto della sentenza di prime cure devono essere confermate (quindi, anche quella che, escludendo la giusta causa di recesso da parte dello S., ha pure respinto la richiesta di versamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 15.000,00, avendo S. trattenuto, in precedenza la somma di Euro 15.239,76 che, per tabulas risultava spettante alla Caleffi S.p.A.).

Il predetto contrasto tra affermazioni inconciliabili determina una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, come condivisibimente dedotto dalla ricorrente nell’articolazione del secondo motivo.

4. Il primo motivo risulta assorbito dalle considerazioni che precedono.

5. Per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà al riesame del merito, statuendo altresì sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; assorbito il primo motivo. Cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA