Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 222 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. II, 05/01/2011, (ud. 27/10/2010, dep. 05/01/2011), n.222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA EDILE BIANCHINI Cesare & C. s.n.c., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche

disgiuntamente, in forza di procura speciale a margine del ricorso,

dagli Avv. Chiocci Martino U., Giancarlo Baldinelli e Mario

Monacelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in

Roma, alla v. Rodi, n. 32;

– ricorrente –

contro

EDILCAPITANUCCI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Valensise Carolina e

Giuseppe Conforto, in virtu’ di procura speciale apposta a margine

del controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla v.

Monte delle Gioie, n. 13/2, presso lo studio del suddetto avv.

Valensise;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 413/2004

depositata il 20 dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 27

ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Carolina Valensise per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 febbraio 1990 l’Impresa edile Bianchini Cesare & C. s.n.c. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, la s.r.l. Edilcapitanucci e, sulla premessa che quest’ultima con contratto del (OMISSIS) le aveva commesso l’esecuzione di lavori di strutture in cemento armato in (OMISSIS), con la precisazione che in corso d’opera la committente aveva richiesto delle varianti rispetto al progetto originario ed aveva anche inteso realizzare in economia dei lavori strutturali interni con richiesta di disponibilita’ ad essa attrice della sola prestazione di manodopera, deduceva che, a seguito dell’esecuzione dei lavori e della corresponsione di alcuni acconti, residuava, in suo favore, un credito di L. 19.610.630, per la quale invocava la condanna a carico della predetta convenuta, con rivalutazione ed interessi. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della convenuta (che proponeva eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale per il riconoscimento, a proprio vantaggio, del residuo), all’esito dell’istruzione della causa, il Tribunale adito rigettava le domande della convenuta ed accoglieva integralmente la domanda di parte attorea.

In virtu’ di rituale impugnazione interposta dalla s.r.l.

Edilcapitanucci, la Corte di appello di Perugia, costituitasi l’appellata Impresa edile Bianchini Cesare & C. s.n.c., accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, condannava la stessa appellante al pagamento, in favore dell’appellata, della ridotta somma di Euro 691,50, oltre interessi e rivalutazione come per legge, disponendo la compensazione delle spese de doppio grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale riconosceva la fondatezza dell’eccezione di compensazione sollevata dall’appellante nella risultante misura di L. 18.271.694 (determinata dal cumulo della somma dovuta per il ritardo imputabile all’impresa appaltatrice nell’esecuzione dei lavori e della somma computata a titolo di risarcimento dei danni per gli accertati vizi nella suddetta esecuzione, nonche’ di ulteriore importo anticipato dalla committente ma da porsi a carico dell’appaltatrice), residuando, percio’, in favore dell’appellata il solo importo di L. 1.338.936 (equivalente a Euro 691,50), maggiorato di interessi e rivalutazione.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione l’Impresa edile Bianchini Cesare & C. s.n.c., articolato su tre motivi, al quale ha resistito con controricorso la s.r.l. Edilcapitanucci.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo complessivo motivo la ricorrente ha denunciato l’insufficiente motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, nonche’ la violazione ed errata applicazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 1358, 1370 e 1371 c.c., oltre che l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza stessa per assunta erronea valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In effetti, la societa’ ricorrente, con tale motivo, ha inteso contestare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto alla s.r.l. Edilcapitanucci il diritto alla penale prevista nel contratto di appalto e aveva ravvisato l’inattendibilita’ delle dichiarazioni rese dal teste T. W., oltre a ritenere sussistente la denunziata violazione di legge con riferimento agli indicati canoni ermeneutici circa l’interpretazione offerta dalla Corte di appello di Perugia in ordine alla clausola contrattuale che individuava in sessanta giorni il termine per la consegna dei lavori appaltati, dalla cui scadenza sarebbe scatta l’operativita’ della penale pattuita, che la Corte territoriale, in assenza di qualsiasi specificazione (e ritenendo irrilevante la deposizione dei predetto teste), aveva qualificato come “giorni continui” e non come “giorni lavorativi”.

1.1. Il motivo e’ infondato e deve essere, conseguentemente, respinto. Rileva, innanzitutto, il collegio, quanto al primo aspetto, che – secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr.

Cass. 4 marzo 2005, n. 4779, e Cass. 9 novembre 2009, n. 23706) – la pattuizione, in tema di contratto, di una clausola penale e’ compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l’adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione ed operativita’ nel rapporto contrattuale, atteso che, mentre il termine riguarda il momento in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, cioe’ l’attualita’ dell’adempimento, la clausola penale si configura come mezzo di rafforzamento del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell’eventuale inadempimento, concretando un’anticipata liquidazione convenzionale del danno, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza. Da cio’ deriva che, nella fattispecie, a prescindere dall’essenzialita’ o meno del termine concordato, e’ indubitabile che, in caso di ritardo nell’adempimento della prestazione da parte dell’appaltatore, sarebbe spettato alla committente il danno conseguente nella misura preventivamente individuata in sede contrattuale.

Con riferimento, poi, alla natura del termine di consegna concordato, la Corte territoriale, rilevando l’inidoneita’ della suddetta testimonianza (perche’ oggettivamente inattendibile e non corrispondente all’effettiva volonta’ delle parti da rilevarsi sulla scorta delle clausole contrattuali) e concentrando la propria valutazione sul testo contrattuale, ha ritenuto che, in difetto di una puntuale precisazione ed in virtu’ delle rilevanti conseguenze che dal riferimento ai giorni lavorativi sarebbero derivate (ragion per cui, se le parti lo avessero voluto, non avrebbero omesso una tale specificazione), il significato del riferimento al termine di sessanta giorni non poteva che intendersi rivolto a quello dei giorni previsti ordinariamente in calendario e, quindi, in ordine continuativo. Posto che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volonta’ delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., il collegio rileva che, sulla scorta della richiamata motivazione, la Corte territoriale non si e’ discostata dai predetti canoni legali e li ha applicati sulla base di argomentazioni logiche e sufficienti (cosi’ pervenendo al corretto conteggio della durata del ritardo nella consegna delle opere con riguardo ai singoli lotti), dovendosi, in mancanza di una specifica previsione (come nella specie), far luogo, per il computo del termine fissato per l’adempimento, alla disciplina generale fissata nell’art. 1187 c.c. (che rimanda alle disposizioni di cui all’art. 2963 c.c., il quale pone riferimento al calcolo secondo il calendario comune), configurandosi, inoltre, la valutazione sull’attendibilita’ dell’indicato teste come una questione di fatto rimessa in via esclusiva al giudice di merito. Del resto, il collegio osserva che il riferimento, operato dalla ricorrente, ai criteri ermeneutici di cui ai richiamati artt. 1370 e 1371 c.c. si prospetta inappropriato, poiche’ il primo (che ha, comunque, carattere residuale, nel senso che vi si puo’ ricorrere quando, dopo aver fatto uso dei canoni principali della letterata e della sistematicita’, rimanga dubbio il significato delle clausole impugnate) trova applicazione con riguardo alla diversa ipotesi delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da solo uno dei contraenti, mentre il secondo individua un criterio assolutamente eccezionale e concepito nel codice come applicabile in via del tutto sussidiaria (cfr, ad es., Cass. 6 novembre 2008, n. 26626) e, quindi, basato su un presupposto escluso nella fattispecie, nella quale la Corte territoriale aveva risolto il dubbio interpretativo sulla scorta dei criteri generali previsti dagli artt. 1361 e 1362 c.c..

2. Con il secondo complesso motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, 1669 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, unitamente all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza della Corte di appello perugina su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. In sostanza, con tale doglianza, la ricorrente ha inteso dedurre l’erroneita’ della sentenza impugnata, sotto i due distinti profili proposti, nella parte in cui era stato riconosciuto alla s.r.l. Edilcapitanucci il diritto a risarcimento dei danni per difetti riscontrati nell’opera realizzata dalla stessa ditta ricorrente, contestando la medesima decisione anche con riguardo all’assunta insussistenza dei presupposti per procedere, ad una liquidazione equitativa dei suddetti danni.

2.1. Anche questo motivo e’ da ritenersi infondato e, percio’, da rigettare. Nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha, con motivazione logica e sufficiente, rilevato che, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, erano stati identificati determinati vizi (specificamente individuati con riferimento ai lotti nn. 2 e 3) univocamente riconducibili all’inadempimento della ditta appaltatrice, i quali, peraltro, erano gia’ stati fatti valere (siccome conosciuti o riconoscibili) in corso d’opera, cosi’ rimanendo superata l’eccezione di decadenza ricollegabile all’art. 1667 c.c., comma 2 (la quale presuppone, in ogni caso, l’intervenuta accettazione dell’opera: v., per opportuni riferimenti, Cass. 30 luglio 2004, n. 14548), con la conseguente declaratoria di infondatezza del relativo motivo sul punto. Quanto al supposto vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle emergenze probatorie si ricorda che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, esso non puo’ essere ricondotto alla difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova. Conseguentemente, non essendo riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la Corte territoriale alla formazione del suo convincimento e non essendo emerso che le ragioni poste a fondamento della decisione siano risultate sostanzialmente contrastanti in modo da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, la censura motivazionale non e’ meritevole di pregio. Con riferimento alla contestazione attinente alla liquidazione dei danni (in ordine ai quali i bisognava applicare la concordata clausola penale), la Corte territoriale ha congruamente ritenuto che, considerata l’inopportunita’ di una c.t.u. (a cosi’ notevole distanza di tempo dall’esecuzione delle opere) e l’impossibilita’ oggettiva di una loro ricostruzione in considerazione della circostanza che i vizi che li avevano determinati erano stati da tempo eliminati, la quantificazione dei danni stessi potesse essere operata facendo ricorso al criterio equitativo (rapportato, appunto, alla tipologia dei vizi rimasti accertati), cosi’ attenendosi all’orientamento di questa Corte (v. Cass. 23 marzo 2006, n. 6565) secondo il quale, in tema di appalto, qualora la prova del danno (cosi’ come della diminuzione di valore di un bene o di un’opera) sia impossibile o difficoltosa, e’ giustificato il ricorso al criterio equitativo (il quale, inoltre, e’ applicabile anche con riferimento all’azione di riduzione del prezzo).

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – in ordine al supposto erroneo riconoscimento, a favore della s.r.l.

Edilcapitanucci, della somma di L. 1.121.695 (da computare, anch’essa, in funzione della disposta compensazione), siccome ritenuto in contrasto con la documentazione in atti e con le risultanze istruttorie.

3.1. Anche quest’ultimo motivo deve essere respinto in quanto infondato. Infatti, a prescindere dall’omessa trascrizione nel ricorso – in virtu’ del principio di sua necessaria autosufficienza – delle condizioni contrattuali dalle quali non sarebbe stato possibile far scaturire il diritto, per la committente, al rimborso della suddetta spesa da parte della ricorrente (quale impresa appaltatrice), la Corte di appello di Perugia, con motivazione adeguata e logica (e, quindi, insindacabile in questa sede), ha considerato che l’esborso (anticipato dalla s.r.l. Edilcapitanucci) era stato giustificato dalla necessita’ di un controllo tecnico (preordinato a consentire la realizzazione delle opere oggetto di appalto) gravante, secondo le norme del capitolato generale delle Opere pubbliche (richiamato nel contratto di appalto e non specificamente contestato dalla ditta ricorrente) e in difetto di accordi derogativi (non riscontrati), sull’appaltatore, e che lo stesso era stato documentalmente comprovato mediante la produzione di due specifiche fatture debitamente quietanzate (sulla cui scorta era pervenuta a calcolarne l’ammontare).

4. In definitiva, il ricorso deve essere completamente rigettato con conseguente condanna della ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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