Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22199 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 91,

presso lo studio dell’avv. Lucisano Claudio, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VILLASTELLONE, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 34^, n. 51 del 6 dicembre 2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso avvisi di liquidazione i.c.i, notificatigli dal Comune di Villastellone il 9.10.2004, in relazione a fabbricati e terreno di sua proprietà siti in (OMISSIS);

– che l’adita commissione tributaria, respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale;

rilevato:

che, avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

– che il Comune non si è costituito;

osservato:

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e art. 11, comma 1, nonchè vizio di motivazione – censura la decisione impugnata per non aver ritenuto l’illegittimità del recupero dell’imposta per gli anni in questione, in quanto basato su nuove rendite formate dopo l’1.1.2000 e mai, in precedenza, portate a sua conoscenza;

considerato:

– che la doglianza è manifestamente infondata;

– che essa si pone, infatti, in contrasto, per un verso, con l’accertamento in fatto del giudice del merito (v. fg. 6), secondo cui le rendite su cui gli accertamenti si fondavano erano state definite anteriormente all’1.1.2000 e, per l’altro, con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, per la quale, in tema di imposta comunale sugli immobili (ici), gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data dell’1 gennaio 2000 (a partire dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1), sono dotati di immediata operatività, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, ferma restando la loro impugnabilità unitamente all’avviso di liquidazione dell’imposta (cfr. Cass. 10801/10, 6771/10, 16031/09, 5373/09, 9203/07);

osservato:

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, commi 2 e 3 e art. 70, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, art. 2697 c.c. e art. 333 c.p.c. nonchè vizio di motivazione – censura la decisione impugnata per aver ritenuto idoneamente dimostrata la sottoscrizione degli atti impugnati da parte di soggetto dotato di idonei poteri;

considerato:

– che la doglianza è inammissibile, giacchè reca quesito non coerente con la ratio decidendi ed è, comunque, privo di momento di sintesi in relazione al dedotto vizio di motivazione e perchè, attesa la diffusa motivazione sul punto sviluppata nella motivazione della sentenza impugnata, essa sui risolve, peraltro, in un inammissibile sindacato di fatto;

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

ritenuto:

– che, stante l’assenza d’attività difensiva del Comune intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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