Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22199 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 8443/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 3578/11/2018, depositata in data 8 agosto 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente (OMISSIS) SPA ha impugnato una cartella di pagamento emessa per i periodi di imposta degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 allegando di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in epoca successiva, ritenendo che la notificazione della cartella violi il divieto di agire in sede esecutiva a termini dell’art. 168 L. Fall.;

che la CTP di Milano ha accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 8 agosto 2018, ha rigettato l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo che la cartella di pagamento, in quanto equiparabile al precetto, sia atto prodromico all’esecuzione forzata e, quindi, precluso dall’art. 168 L. Fall.;

che la sentenza impugnata ha dato atto dell’interruzione del giudizio e dell’intervenuto fallimento della società, già in concordato preventivo;

che ha proposto ricorso l’Ufficio affidato a un unico motivo e che l’intimato non si è costituito in giudizio;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso non è stato notificato al Fallimento (OMISSIS) SPA, benchè indicato in epigrafe nella sentenza impugnata, ma alla sola società dichiarata fallita;

che la notifica al procuratore dell’imprenditore dichiarato fallito anzichè al curatore non configura inesistenza, bensì nullità della notificazione, per cui, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, deve disporsi la rinnovazione della notificazione (Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12785).

PQM

La Corte, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, concedendo termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso alla suddetta parte.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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