Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22199 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 12/09/2018), n.22199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Farbizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18571-2015 proposto da:

ANAS SPA, – (CF. (OMISSIS) e P. IVA (OMISSIS)) – in persona del

legale rapp.te pt, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO

FREGOLI 8, presso lo studio dell’Avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCESCA RAMICONE,

presso il cui studio in L’Aquila alla via Mausonia elettivamente

domicilia, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/01/2015 R.G.N. 1131/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORASANITI GIUSEPPE, che ha concluso per cessata materia del

contendere;

udito l’Avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 40/2015 la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame proposto da D.C.F. nei confronti dell’ANAS spa, ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti e, conseguentemente, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 12.12.2006; ha poi condannato la società alla riammissione in servizio del lavoratore con la qualifica di Operaio specializzato, area di inquadramento B1 del CCNL di settore, con assegnazione a mansioni conformi o equivalenti e a corrispondere tutte le retribuzioni, dalla data della sentenza all’effettivo ripristino del lavoro, oltre accessori, nonchè al risarcimento del danno nella misura di n. 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto sempre dalla data della sentenza sino al soddisfo.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’ANAS spa affidato a cinque motivi.

3. Ha resistito con controricorso D.C.F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nelle more del giudizio di cassazione è stato depositato, nella cancelleria della Corte, verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sede sindacale in data 7.6.2018.

2. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

3. In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

4. In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti, come del resto dalle stesse statuito in sede di verbale.

5. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata. Inoltre, il presupposto dell’insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi della disposizione citata, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 13306 del 13.5.2014) e non è, pertanto, operante nei casi di sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. n. 13636/2015) a seguito di conciliazione della lite.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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