Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22199 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13148/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2009 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAHGNA, depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, n. 41/22/09 dep. 24 marzo 2009, che in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello di O.D. in relazione al silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sulle istanze di rimborso dell’Irap per gli anni dal 1998 al 2003.

In particolare la CTR, premesso che l’Irap è imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dall’attività autonomamente organizzata, restando al di fuori dall’ambito di applicazione dell’imposta non solo le attività meramente occasionali ma anche quelle non esercitate mediante un’organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato, ha ritenuto “evidente che non dispone di tale organizzazione autonoma tanto il libero professionista quanto il lavoratore autonomo che prestino la propria attività personale senza l’utilizzo di personale dipendente nonchè senza l’apporto di capitali o con un modesto apporto di beni strumentali, come avvenuto nel caso concreto”.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce insufficiente motivazione, essendosi la CTR limitata ad affermare che il contribuente non dispone di una autonoma organizzazione, mancando di personale dipendente, di apporto di capitali e con modesto apporto di beni strumentali. Ciò senza tener conto di quanto provato dall’Ufficio – che ha riportato i dati relativi a ciascun anno d’imposta in relazione a quanto esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, da cui si evince la presenza dell’autonoma organizzazione.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

In tema di IRAP, alla stregua dell’interpretazione di recente ribadita dalle S.U. di questa Corte (n. 9451 del 10/05/2016), il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Pertanto, per escludere l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, deve esserci un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, il cui accertamento costituisce apprezzamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi logici della motivazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3674 del 16/02/2007).

Nel caso di specie la CTR, con motivazione apodittica, ha affermato la mancanza della autonoma organizzazione senza tener conto di quanto emergente dai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi del contribuente, come riportati dall’Ufficio, limitandosi ad affermazioni astratte e non calate nel caso concreto. Su questo punto, la motivazione della sentenza della commissione tributaria regionale è del tutto carente, a fronte delle contestazioni dell’Ufficio, che ha richiamato gli atti di causa nei quali sono stati riportati i dati relativi a ciascun anno d’imposta in base a quanto esposto in dichiarazione: elementi non esaminati dalla CTR, che è pertanto incorsa nel denunciato vizio di motivazione. Manca di conseguenza nella motivazione l’illustrazione delle ragioni che hanno portato la CTR ad escludere l’esistenza di un’autonoma organizzazione imprenditoriale.

La sentenza va pertanto cassata, non essendosi la CTR uniformata ai consolidati principi di questa Corte, recentemente ribaditi e precisati da SU n. 9451/2016, in base ai quali nel giudizio instaurato per il rimborso dell’imposta che si assume indebitamente pagata, grava sul contribuente l’onere dimostrativo del fatto costitutivo della sua pretesa, e cioè dalla mancanza del presupposto alla base del prelievo fiscale (Cass. n. 22468/2015; n. 18749/2014; n. 21106/2012). E, di contro, il giudice del merito può ricercare gli opposti dati di riscontro (del presupposto impositivo) attraverso l’esame della dichiarazione del contribuente, in particolare soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef), che specifica la composizione dei costi. Si tratta come già da questa Corte affermato (v. Cass. n. 30753/2011; n. 13810/2007) di una regola empirica che facilita l’onere probatorio in un processo caratterizzato da limitazioni istruttorie, quale quello tributario, sostanzialmente incentrato su produzioni documentali.

3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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