Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22199 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 03/08/2021), n.22199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12934-2020 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARBARA ROMOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 69/2020 del TRIBUNALE di PERUGIA,

depositato il 10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. O.A., cittadino del River State, in Nigeria, del villaggio di Ogoni, nei pressi di Port Harcourt, ricorre con quattro motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie nella ritenuta inattendibilità del racconto e nella non riconducibilità dei fatti esposti ai presupposti legittimanti le protezioni maggiori e quella umanitaria.

Nel racconto reso in fase amministrativa ed in quella giurisdizionale il ricorrente aveva dichiarato di essere di etnia Itsekiri e di professare la religione cristiano-cattolica e di aver militato in un gruppo di giovani ribelli che alla fine degli anni novanta si batteva contro la politica delle compagnie petrolifere della zona perché assumevano solo lavoratori di religione musulmana. Egli aveva quindi partecipato nel gennaio del 1999 ad una manifestazione di protesta nella zona degli oleodotti appartenenti alla compagnia della Chevron coordinando le azioni di danneggiamento. L’esercito aveva violentemente represso la manifestazione uccidendo 460 abitanti, tra i quali il padre ed il fratello, ed il ricorrente era riuscito a sottrarsi all’attacco perché in quel momento si trovava a pescare per lavoro sul fiume. All’esito dell’evento il richiedente aveva raggiunto dapprima il paese di Jesse da cui si era mosso verso il Marocco dove era rimasto fino al 2015 quando, trasferitosi in Libia, si era poi imbarcato nell’aprile del 2016 per l’Italia.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “del D.Lgs. n. 251 del 2007 in materia di assunzione dei mezzi di prova da parte del Giudice istruttore di prime cure”. Fermo il principio dell’attenuazione dell’onere di prova quanto al richiedente protezione, il giudice non aveva proceduto, anche d’ufficio, agli atti di istruzione necessari alla definizione della controversia (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8). Il Tribunale aveva operato una valutazione superficiale delle dichiarazioni rese “dalla richiedente” e quindi contraria al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, che vogliono che la decisione sulla domanda ed il suo esame siano assunti in modo individuale ed imparziale. Il giudice non può fermare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità del ricorrente, essendo tenuto a verificare le condizioni di persecuzione di abitudini, opinioni e pratiche su informazioni assunte sul Paese di origine. La motivazione adottata nel provvedimento impugnato era incoerente e contraddittoria nella parte in cui da una parte ritiene non veritiero il racconto del richiedente e non attuale il pericolo di vita e/o di persecuzione e dall’altro riconosce che a partire dal 2016 ha preso piede un nuovo gruppo armato, il Niger Delta Avengers (NDA) composto in parte da ex militari del MEND che ha determinato l’insorgere di nuove violenze per la mancata distribuzione tra la popolazione locale degli utili provenienti dalle estrazioni petrolifere. Il Tribunale ammette che le azioni dei nuovi gruppi armati hanno inciso notevolmente sulle condizioni di vita delle popolazioni locali con abusi e rapimenti che dopo un’amnistia generale del 2009 è andata aumentando così che il rimpatrio espone ad elevato pericolo il ricorrente.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Il Tribunale di Perugia ha escluso l’attendibilità del racconto del richiedente raffrontandone, nell’operatone stretto scrutinio, i contenuti con quanto da fonti privilegiate attestato sul Movimento per la Sopravvivenza del Popolo di Ogoni, a cui il richiedente ha dichiarato di appartenere, e sugli stessi episodi di violenza di cui il primo ha dichiarato di essere stato destinatario da parte della polizia, per un’azione che portò alla distruzione di interi villaggi, all’uccisione di decine di persone ed all’arresto di altre centinaia, con migliaia di rifugiati e morti tra i civili e con la condanna del suo promotore, l’intellettuale ed attivista Ken Saro Wiwa, giustiziato nel 1995 da un tribunale speciale.

Compiutamente il tribunale raffronta date e protagonisti del racconto del richiedente per poi saggiarne la non coincidenza con le vicende ricostruite per lettura delle fonti.

Gli episodi di violenza riferiti dal dichiarante sono del 1998 e quindi sono successivi a quelli noti che sono invece del 1994 e non coincidono neppure l’opera di organizzazione del movimento da parte di Saro-Wiwa – il cui nominativo pure ricorre nelle dichiarazioni del ricorrente, che lo identifica come “re” degli Ogoni people -, persona che risultava invece essere stata già giustiziata all’epoca dei narrati episodi.

Vero è poi che il tribunale ravvisa anche una diversità dei fini tra le azioni del movimento guidato dalla figura storica di Saro-Wiwa, di contrasto all’assoggettamento della regione da parte di corporazioni straniere, governo nigeriano e compagnie petrolifere, e quelli riferiti dal richiedente che sono invece di contrapposizione a scelte della compagnia petrolifera Chevron di assumere persone di credo musulmano.

I giudici di merito valutano, ancora, non credibile l’identità di nome e di ruolo che si vorrebbe dal ricorrente ridisegnata su quella di un omonimo ed anonimo capo di una rivolta locale intervenuta successivamente alla rivolta guidata dal Saro-Wiwa, conosciuto nelle fonti consultate.

La disamina piena del racconto e l’analitico confronto con i fatti avvenuti e sostenuti dalle fonti rende in nessun modo attaccato dalla censura portata in ricorso il giudizio di inattendibilità che resta quindi assolutamente fermo negli esiti fattuali raggiunti (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 13578 del 02/07/2020) e nella inattendibilità del racconto vale il principio della non riconoscibilità della protezione internazionale (vd. prima parte principio in: Cass. n. 10286 del 29/05/2020).

Nessuna contraddizione capace di individuare profili di invalidità nella svolta motivazione sulla inattendibilità del racconto è poi nel rilievo operato dal tribunale sulla distanza, nel tempo, dei fatti narrati, anteriori di svariati anni ed incapaci, come tali, di rappresentare ancora un rischio attuale per la persona del richiedente in caso di rientro nel paese di origine e, ancora, sulla pure apprezzata operatività, in quegli stessi luoghi dal 2016, di una diversa organizzazione, quella del gruppo armato del Niger Delta Avengers (NDA).

Il tribunale nel formulato giudizio di inattendibilità del racconto per le pregresse vicende del gruppo di Saro-Wiwa correttamente poi non ha ravvisato ragioni per correlare la posizione del richiedente alle vicende della nuova foiniazione armata e tanto nella sottolineata necessità che il rischio di persecuzione o di danno grave legittimante la protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)) abbia un rilievo individuale raccordandosi la situazione di rischio presente nel Paese di rimpatrio con le vicende individualizzanti del racconto reso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la errata applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d), in tema di riconoscimento dello status di rifugiato.

Il motivo è inammissibile perché meramente assertivo limitandosi a richiamare le previsioni legislative e convenzionali a definizione di quelle che risultano essere astratte categorie senza che se ne abbia un confronto con la fattispecie concreta scrutinata dal tribunale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria. Il motivo come il precedente è inammissibile perché, assolutamente generico, esso si risolve in un mero richiamo alle categorie e definizioni di legge.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Nel caso di specie vi erano ragioni per riconoscere il diritto alla protezione umanitaria avuto riguardo al movimento che dal 2016 aveva preso piede nella regione del Delta del Niger (NDA) che avrebbe esposto il ricorrente in caso di rimpatrio ad un elevato pericolo per la sua incolumità.

Il motivo è inammissibile perché assolutamente generico non confrontandosi con la motivazione impugnata là dove si nega al richiedente il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente non deduce infatti di avere fatto valere nel giudizio di merito situazioni di vulnerabilità integrative dei “gravi motivi” alla protezione e ancora quell’inserimento in Italia che con il primo indicato presupposto vale a legittimare il reclamato riconoscimento (Cass. 4455 del 2018 e Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019), il tutto in un sistema di allegazione di parte finalizzato ad individualizzare la situazione di vulnerabilità (Cass. n. 13573 del 02/07/2020; Cass. n. 9304 del 03/04/2019).

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

 

 

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