Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22198 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via

Federico Confalonieri n. 15, presso lo studio dell’avv. Manzi Luigi,

che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Giovanni Maccagnini;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RONCOFERRARO, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 66^, n. 140 del 6 novembre 2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la società ricorrente, l’avv. Emanuele Coglitore;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

GAMBARDELLA vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

in adesione alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso avvisi di accertamento ici, per gli anni 2000 e 2001, relativi a fabbricato di sua proprietà, destinato ad allevamento di suini ed accatastato in categoria “D/10”, non dichiarato ai fini dell’imposta;

– che, costituitosi il Comune, l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale;

che i giudici di appello rilevarono, in particolare, che, a prescindere dalla destinazione e dall’accatastamento dell’immobile, questo doveva ritenersi assoggettato ad ici, facendo capo a soggetto che, in quanto società di capitali, non era qualificabile, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, imprenditore agricolo a titolo principale;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, deducendo vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c., difetto di motivazione in merito al dedotto vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nonchè violazione di legge, con riguardo all’errata applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 51 ed alla mancata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 7, D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, comma 3 bis, e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 29 e 39. – che il Comune non si e costituito;

osservato:

che le dedotte violazioni di legge risultano fondate;

– che le SS.UU. (cfr. la sent. 18565/09) infatti -tenendo anche conto dello ius superveniens e della natura interpretativa del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni in L. n. 14 del 2009 – hanno puntualizzato che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ici), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a);

– che, d’altro canto, la previsione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, – riguardando il diverso tema della agevolazione ai coltivatori diretti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 – risulta del tutto inconferente rispetto alla fattispecie;

considerato:

– che, restando assorbite le ulteriori censure, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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