Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22198 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29009/2012 proposto da:

S.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI PINTO;

– ricorrente –

contro

Z.A. ((OMISSIS)), C.M.A. ((OMISSIS))

(erroneamente indicata C.M.A. nella sentenza di

Tribunale), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PINEROLO 43,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA BAIONI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIANCARLO CORAZZA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1799/2012 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 09/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dall’incarico professionale che i coniugi Z.A. e C.M.A. conferirono al geom. S., in relazione alla pratica di sanatoria edilizia di una veranda;

– il Giudice di pace di Taranto rigettò l’opposizione proposta dai committenti nei confronti del decreto ingiuntivo col quale venne ingiunto loro il pagamento, in favore del S., della somma di Euro 697,94 (oltre interessi) a titolo di saldo del compenso dovuto per la prestazione professionale eseguita;

– il Tribunale di Taranto, pronunciando quale giudice di appello, accogliendo parzialmente il gravame proposto dagli opponenti, revocò il decreto ingiuntivo opposto e rideterminò in Euro 134,79 (oltre accessori e interessi legali) la somma spettante al professionista;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione S.G. sulla base di cinque motivi;

– Z.A. e C.M.A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (col quale si deduce la violazione degli artt. 339,342 e 112 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto ammissibile l’appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nonostante che non fosse dedotto alcuno dei motivi di appello tassativamente previsti dall’art. 339 c.p.c., comma 3) è fondato, in quanto, in base al combinato disposto dell’art. 339 c.p.c., comma 3 e art. 113 c.p.c., comma 2, le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di millecento Euro – a prescindere dal fatto che siano pronunciate secondo diritto o secondo equità – sono appellabili “esclusivamente per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (cfr. Sez. 6-3, n. 6410 del 13/03/2013; v. anche Sez. 3, n. 17430 del 31/07/2006);

– nella specie, con l’atto di appello, gli odierni ricorrenti formularono censure non consentite dall’art. 339 c.p.c., comma 3, in quanto vertenti sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove;

– l’atto di appello, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;

– il primo motivo va, pertanto, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

– va pronunciata cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto il giudizio di appello non avrebbe potuto essere celebrato;

– gli altri motivi rimangono assorbiti;

– a carico dei controricorrenti, risultati soccombenti, vanno poste le spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 (trecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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