Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22198 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11183-2019 proposto da:

ANDRE’ MEDIA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SPINELLA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CINZIA CAPRIOTTI;

– ricorrente –

contro

ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

TABLO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO CARDOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1358/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa Corte n. 1358/2019 deducendo quali errori revocatori l’avere indicato il Comune di Porto San Giorgio quale ente impositore anzichè il Comune di Terni e per esso l’ICA, società concessionaria del servizio di riscossione e la (dedotta) erronea applicazione alla fattispecie dei principi in tema di giudicato esterno tributario.

A seguito dell’instaurazione del contraddittorio camerale sulla proposta di cui all’art. 380 bis c.p.c., e delle osservazioni su di essa svolte in particolare sul difetto di rappresentanza, la controversia non si pone in termini d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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