Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22198 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 03/08/2021), n.22198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13024-2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 3220/2019 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 04/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

B.A., nato in Gambia, impugnava la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il ricorrente aveva narrato di essere di orfano dei genitori e di avere appreso il mestiere di meccanico; di avere subito maltrattamenti dalla sua matrigna e di essere stato vittima di atti di stregoneria dalla stessa, che lo avevano indotto a lasciare il Paese; di temere di essere ucciso dalla matrigna in caso di rientro in patria.

Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il Tribunale ha ritenuto che il racconto, anche ove rappresentativo di fatti veri, non esponeva circostanze tali da integrare i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione richiesta.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con un mezzo. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis. Lamentando che il Tribunale avrebbe assunto la sua decisione sulla base di informazioni tratte da fonti non aggiornate, risalenti al 2017.

Osserva la Corte che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020), di guisa che ed il richiedente ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Cass. n. 21932 del 09/10/2020).

Nel caso in esame, il Tribunale ha deciso sulla scorta di fonti internazionali di cui ha dato puntualmente conto, mentre la doglianza è proposta in maniera del tutto generica ed astratta e non fornisce alcuna indicazione sulle fonti che sarebbero state pretermesse, né sul loro contenuto: va, pertanto, disattesa.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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