Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22197 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MONTORIO ROMANO, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso lo

studio dell’avv. Zuema Eleuterio, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco

Saverio Benucci n. 55, presso lo studio dell’avv. Antonio Venettoni,

rappresentato e difeso dall’avv. PARIS Gianfranco;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 1^, n. 220 del 14 settembre 2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento con il quale il Comune gli aveva contestato, per l’anno 1997, l’omessa denunzia e il conseguente omesso pagamento di tosap, per abusiva occupazione permanente di suolo pubblico;

– che, costituitosi il Comune, l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi;

– che l’intimato ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, il Comune ha dedotto “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.” e formulato il sseguente quesito:

“Dica la Suprema Corte se le visure catastali hanno efficacia probatoria, della proprietà del bene immobile”. – che, con il secondo motivo di ricorso, il Comune ha dedotto “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.” e formulato il seguente quesito:

“Dica la Suprema Corte se l’accertamento della proprietà incidenter tantum in un determinato giudizio fa stato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2909 c.c. in un diverso giudizio tra le stesse parti”;

considerato:

– che – atteso che si verte in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 (e prima del 4.7.2009), prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve rilevarsi che entrambi i motivi di ricorso proposti dal Comune sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

– che invero, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, come quelli in rassegna, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v.

Cass. s.u. 3519/08);

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, il comune ricorrente va condannato alla refusione delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna il Comune di Montorio Romano alla refusione delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 1.400,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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