Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22197 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22197
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12896/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 71/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
PESCARA, depositata il 02/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha riconosciuto a R.M., esercente la professione di ingegnere, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003 e 2004.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere la C.T.R. adeguatamente motivato in ordine alle deduzioni dell’Ufficio circa l’utilizzo da parte del contribuente delle normali apparecchiature previste dalla sua attività e la disponibilità di un ufficio, omettendo, in particolare, di valutare che dai quadri RE delle dichiarazioni dei redditi emergeva il pagamento di canoni di locazione finanziaria pari ad Euro 315,00 per ogni anno di imposta.
Il ricorso è infondato.
Nella sentenza impugnata si rileva che l’attività veniva svolta dal contribuente “per quanto risulta dalla documentazione agli atti, senza l’aiuto di dipendenti e con l’apporto di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione di ingegnere”. Incontestata la circostanza che il contribuente non si avvalesse di lavoro altrui, osserva la Corte come l’utilizzo delle normali apparecchiature presso uno studio da parte del professionista, come pure il pagamento di non elevati canoni di locazione finanziaria, non inficino le argomentazioni svolte dalla C.T.R. che, con accertamento di fatto basato sulla documentazione acquista in atti, ha escluso che i beni strumentali impiegati eccedessero il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività di ingegnere in assenza di organizzazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016