Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22196 del 30/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22196 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
De Stasi° Antonio, elett.te dom.to in Roma, alla via Palumbo 26, presso lo studio dell’avv.
Armando Profili, rapp.to e difeso dall’avv. Claudio Gaeta, giusta procura in atti—Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
346/2013/50, depositata il 9/7/2013;
r.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 7/10/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da De Stasi° Antonio contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. REE01103000578/2009 per irpef 2005.
Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dal contribuente
contro la sentenza della CTP di Napoli n. 226/22/12 che ne aveva respinto il ricorso.

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– RG. n. 7985/14

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 30/10/2015

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 7/10/2015
per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti
costituite. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

l’esame dei dati prodotti da contribuente, ritenendo erroneamente esistente lo scostamento
di un quarto tra il reddito dichiarato e quello accertato, nonché l’irrilevanza della vendita
dell’immobile nel 2008.
La censura di violazione di legge è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate
affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le
indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità.
Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione stante le modifiche apportate all’art.
360 n. 5 c.p.c. dall’art. 54 c. 1 lett. b) del d.l. 83/2012, applicabile al caso in esame (
SS.UU. 8053/2014). Ed invero la riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta
con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente homesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al
minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per
cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta
in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione
in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze
processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”,
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivatone
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc.
civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T— R.G. n. 7985/14

Ordinanza pag. 2

Assume il ricorrente la violazione dell’art. 360 , nn. 3 e 5 c.p.c., laddove la CTR ha omesso

processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto
decisivo; se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
cificamente evidenziato alcun “fatto storico”, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza
o dagli atti processuali, il cui esame sia stato omesso dalla CTR, limitandosi a censurare le
determinazione del giudice di merito in ordine alla rilevanza della vendita dell’immobile
effettuata nel 2008, ‘fatto” questo esaminato dalla CTR e ritenuto irrilevante; e che, genericamente, e quindi anche con difetto di autosufficienza, ha lamentato l’omesso “esame dei
dati prodotti per tabulas”.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in
favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi e 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi E 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 7/10/2015

Il Presi te est.

L’inammissibilità della censura va quindi affermata sul rilievo che il ricorrente non ha spe-

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