Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22196 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SUDGAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9,

presso lo studio dell’avv. Mitiga Zandri Patrizia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 34, n. 260 del 18 ottobre 2006;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la società controricorrente, l’avv. Patrizia Mittiga

Zandri;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

in adesione alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in tre motivi, avverso decisione di appello, che, a conferma della sentenza di primo grado, ha ritenuto fondata l’istanza di rimborso dell’imposta patrimoniale sulle imprese versata dalla società contribuente negli anni dal 1992 al 1997, sostenendo l’incompatibilità dell’imposta, in quanto incidente sul capitale sociale, con la normativa comunitaria;

che la società intimata resiste con controricorso, ed illustra le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che il terzo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia censura la decisione impugnata per aver negato la compatibilità dell’imposta, in quanto incidente sul capitale sociale, con l’ordinamento comunitario, è manifestamente fondato;

– che invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da cui non vi è motivo di discostarsi), l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1 (conv.

con L. 26 novembre 1992, n. 461) – e successivamente abolita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 44 6, art. 36, con effetto dall’1 gennaio 1998 – non contrasta con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/CEE (modificata dalla direttiva 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE), la quale, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. 27/10/1998, in causa C-4/97, ed ord. n. 1573/2001, nelle cause riunite C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 e C-336/99), non osta alla riscossione, a carico delle società di capitali, di un’imposta come quella in esame, nemmeno quando questo tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, ed anche se tale componente sia stata in precedenza assoggettata all’imposta sui conferimenti (cfr. Cass. 29749/08, 29468/08, 16018/05, che ha anche ritento manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma impositiva per preteso contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; 15637/04; 14517/04; 1946/04);

considerato:

– che, restando assorbite le ulteriori censure, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna della società contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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