Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22196 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22017/2012 proposto da:

S.A. (OMISSIS), SC.PI. (OMISSIS),

SC.AN.MA. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILLA

91, presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI ANTONIO, rappresentati

e difesi dall’avvocato GIUSEPPE D’AMBROSIO;

– ricorrenti –

contro

M.G., R.A., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato BERNARDINO PASANISI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 285/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Taranto, decidendo sulle domande proposte da M.G. e R.A. di declaratoria di avvenuto trasferimento di un immobile in (OMISSIS) ove qualificabile come definitivo l’atto 26.4.1990 ovvero di pronunzia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ove qualificabile come preliminare, con riduzione del prezzo per vizi riscontrati e richiesta di danni per la mancata cooperazione per un mutuo, e su quelle proposte, con autonomo giudizio, poi riunito, dal convenuto Sc.An. di convalida di sequestro giudiziario e declaratoria di risoluzione del preliminare per inadempimento, rigettava la domanda dello Sc. essendo stato legittimamente sospeso il pagamento del prezzo ed anche la richiesta ex art. 2932 c.c., per mancanza di offerta della controprestazione, qualificando l’atto come preliminare e rigettando anche la richiesta di riduzione del prezzo.

La Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, rigettava il gravame principale dello Sc. e l’incidentale dei coniugi M. – R., osservando che non poteva adottarsi pronunzia ex art. 2932 c.c., stante l’abusività dell’immobile e la nullità degli atti di trasferimento L. n. 47 del 1985, ex art. 40.

Proposto ricorso per cassazione dai coniugi M., questa Corte, con sentenza 29.7.2004, cassava con rinvio accogliendo il primo motivo di ricorso sulla non necessarietà della concessione stante la domanda di sanatoria col versamento delle prime due rate, con assorbimento delle altre censure.

La Corte di rinvio trasferiva la proprietà dell’immobile ed accoglieva la domanda di riduzione del prezzo stanti la presentazione della domanda di condono ed il pagamento di più di due rate dell’oblazione, sentenza impugnata per revocazione ex art. 395 c.p.c., da S.A., Sc.Pi. e An.Ma..

La Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto ha rigettato la domanda di revocazione statuendo che la stessa era stata proposta per errore di fatto ex art. 395, n. 4, atteso assuntivamente emergere dai documenti l’omesso pagamento delle prime due rate e la presentazione di domanda in sanatoria per diversa destinazione d’uso nonchè per assunta ricorrenza del presupposto ex art. 395, n. 3, avendo i deducenti avuto conoscenza solo il 30.10.2009 della errata certificazione circa il pagamento delle rate.

S.A., Sc.Pi. ed An.Ma. propongono ricorso per cassazione con due motivi, resistono gli intimati.

Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano vizi di motivazione e violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, L. n. 47 del 1985, artt. 39 e 40, artt. 112 e 384 c.p.c. e col secondo gli stessi vizi in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 3.

Ciò premesso, si osserva:

La cassazione con rinvio è avvenuta sul presupposto della non necessarietà della concessione stante la domanda di sanatoria col versamento delle prime due rate, con assorbimento delle altre censure.

La sentenza impugnata ha fatto riferimento a tre ricevute di versamenti del 1986 e 1987 ed a una domanda di sanatoria presentata da Sc.An. il 30.4.1986 escludendo l’errore di fatto trattandosi di convincimento sulla base di esaminata documentazione ed anche la fondatezza della impugnazione ex art. 395, n. 3, perchè la nota del 30.10.2009 del Comune evidenziava l’erroneità della certificazione del 27.4.2007 di avvenuto pagamento di tutte le somme.

In definitiva, le odierne censure sono inidonee alla riforma della sentenza impugnata perchè non risolutive anche in ordine alla corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte.

L’inesatta percezione da parte del giudice di merito di fatti presupposti come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 30 gennaio 2003 n. 1512) ma nella specie è stato correttamente valutato il pagamento effettuato.

La revocazione è esclusa quando non si tratta di circostanze di fatto considerate presupposte, ma di valutazioni di diritto in ordine a comportamenti.

Al riguardo è il caso di evidenziare che non si verte neppure nell’ipotesi della scoperta di documenti decisivi non prodotti per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, tale da legittimare la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3 e che è inammissibile la produzione di nuovi documenti al fine di dedurre l’errore di fatto (Cass. 21 giugno 1957 n. 2365).

La revocazione è ammessa quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa; siffatto genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, una delle quali emergente dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. Tale errore deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e completa rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e, tanto meno, di particolari indagini ermeneutiche e non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 23 giugno 1999 n. 6388); deve essere errore di percezione e non di diritto (Cass. 17 gennaio 2003 n. 605, 3 giugno 2002n. 8023).

Vanno condivise le conclusioni del PG che, in relazione al primo motivo, ha osservato che la Corte territoriale ha motivato specificamente il suo convincimento sull’esistenza di tre ricevute di versamento, sulla presentazione della domanda di sanatoria e sul riferirsi di tale domanda anche a costruzione in cui è ricompreso l’immobile di cui è causa, procedendo a specifica valutazione del compendio documentale, richiamando giurisprudenza secondo la quale il giudizio di revocazione per errore di fatto risultante da atti o documenti è ammesso non già quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni di parte ma quando sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti e non soltanto era controverso ma neanche controvertibile e non poteva, quindi, dare luogo ad apprezzamenti di alcun genere.

Tale errore, pertanto, deve avere il carattere della assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche.

Non è ravvisabile, quindi, nella ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 23.10.2014 n. 22582).

Va ulteriormente rilevato che la motivazione è congrua dandosi atto che il vizio dedotto dagli odierni ricorrenti non integrava un errore di fatto ma un errore di valutazione della documentazione in atti e correttamente è stato applicato il principio secondo cui l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti, con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. n. 321/2915).

La censura difetta anche di specificità non indicando la sede di produzione e di possibile reperimento dei documenti richiamati nè viene trascritto il loro contenuto. Quanto al secondo motivo il PG ha osservato che il documento invocato si è formato successivamente (ottobre 2009) alla sentenza impugnata (2008) ed ha richiamato giurisprudenza relativa all’ipotesi di revocazione di cui dell’art. 395 c.p.c., n. 3, la quale presuppone che un documento preesistente alla decisione, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione sicchè essa non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione (Cass. 13.10.2015 n. 20587, Cass. 20.2.2015 n. 3362).

Va ulteriormente rilevato che i ricorrenti sostengono che la nota del comune del 30.10.2009 costituirebbe un mero atto di rettifica della precedente attestazione del 27.4.2007 e da ciò intenderebbero far derivare che il documento in questione costituirebbe un “unicum” con quello rettificato, stante la sua efficacia retroattiva.

Tale assunto non è condivisibile in quanto la nota del 30.10.2009, nella sua materialità, è distinta e successiva a quella del 2007 e non può ritenersi “preesistente” alla sentenza di appello del 2008, di cui si è chiesta la revocazione.

Il motivo difetta anche di specificità non indicando la sede di produzione e di possibile reperimento dei documenti richiamati e non ne trascrive l’esatto contenuto. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 4200, di cui Euro 4000 per compensi, oltre accessori e spese forfetizzate nel 15%.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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