Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22196 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 732-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDO MAZZON;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 770/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la contribuente, proprietaria di un compendio immobiliare nel territorio di Noventa del Pieve ricadente in una variante al piano di recupero di iniziativa pubblica che prevede la demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, paventando l’ipotesi che l’Agenzia delle entrate potesse considerare l’atto di compravendita come cessione di un’area fabbricabile, dopo aver affidato ad un professionista la redazione di una stima giurata sul valore dell’esistente, pagava L. n. 191 del 2009, ex art. 2, comma 229, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili; in seguito vendeva il suddetto compendio immobiliare ad una società di costruzioni e successivamente chiedeva la restituzione di quanto pagato per la rivalutazione e l’Ufficio rigettava la relativa istanza;

la contribuente proponeva ricorso avverso il rigetto del rimborso e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, dopo aver rigettato la doglianza dell’Ufficio riguardante l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto tale ricorso è portatore di una domanda legittima e nell’ambito di competenza della Commissione Tributaria, accoglieva il ricorso dell’Ufficio in quanto la riqualificazione dell’atto di cessione di immobili da demolire in cessione di area edificabile è del tutto legittima e perchè la contribuente ha volontariamente chiesto di pagare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili e detto pagamento ha avuto riflessi sulla compravendita avvenuta;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità della camera di consiglio depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso e proponeva altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della normativa relativa alla cessione di fabbricati e terreni rientranti in un piano di recupero e in particolare del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia delle entrate lamenta l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto l’istanza di rimborso è inammissibile, non rientrando la rivalutazione effettuata dal ricorrente tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, in quanto tale scelta è stata effettuata liberamente dalla parte contribuente nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio di imposta.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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