Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22196 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22196
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11891/2010 proposto da:
P.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato RICCARDO LORINI giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2009 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,
depositata l’11/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AGOSTINO per delega
dell’Avvocato LORINI che si riporta ai motivi di ricorso e alla
memoria depositati;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
P.M., avvocato, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata dal contribuente per gli anni dal 2002 al 2005.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con i due motivi di ricorso, che, pur evocando distinti parametri normativi (art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 5), possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, si lamenta che la C.T.R., in violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e con motivazione del tutto inadeguata, aveva affermato la sussistenza del presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione per il sol fatto che il contribuente si fosse avvalso di lavoro occasionale.
Il ricorso è fondato.
Svolte premesse in puro diritto, la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce nella proposizione che segue: “il contribuente si è avvalso di prestazioni di terzi sia pure occasionali, inserite nel rigo del lavoro dipendente (Unico 2004 Euro 1.800,00; Unico 2005 Euro 7.000,00) e ciò, di per sè, è sufficiente a configurare l’esistenza di un’autonoma organizzazione capace di generare quel surplus di reddito che eccede la mera attività intellettuale del professionista”.
Tale decisione si pone in aperto contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dalle pronunce emesse dalla sezione tributaria nel 2007, in forza del quale, ai fini dell’applicazione dell’IRAP, “il requisito dell'”autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Cass. civ., sez. trib., 16-02-2007, n. 3676). Da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ., sez. un., 10/05/2016, n. 9451) hanno precisato che anche l’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive non osta a che il contribuente possa essere ritenuto esente dall’imposta.
Il giudice di appello ha invece ritenuto che il fatto che il contribuente si fosse avvalso di prestazioni di terzi sia pure occasionali, inserite nel rigo del lavoro dipendente (Unico 2004 Euro 1.800,00; Unico 2005 Euro 7.000,00), fosse di per sè sufficiente a configurare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese dell’intero processo sono compensate, essendosi consolidato l’indirizzo giurisprudenziale in materia in epoca successiva alla instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016