Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22196 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 03/08/2021), n.22196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9517-2020 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SVETLANA TURELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di VERONA;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 613/2019 del TRIBUNALE di TRENTO,

depositato il 19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Trento con cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale di G.G., proveniente dal Pakistan.

Questi – dopo avere narrato di essere di religione cristiana pentecostale e di avere lasciato il Paese perché era stato sollecitato a convertirsi all’islamismo e poi, il 25/12/2016, era stato picchiato da musulmani a causa del rumore dei canti religiosi, ritenuto troppo elevato, e di seguito denunciato per blasfemia – aveva richiesto, con esito negativo, l’accertamento del proprio status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorso proposto da G.G. si fonda su due motivi ed è illustrato da memoria. Il Ministero dell’interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere applicato il Tribunale il principio dell’onere della prova attenuato, valutando la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti all’art. 3 cit., e l’onere di cooperazione istruttoria.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte, quanto all’assolvimento dell’onere della prova, ha già affermato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni); ha tuttavia di recente precisato che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. cit. ex art. 3, cornma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati e che la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, nominato decreto ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cass. n. 27503 del 30/10/2018), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass. n. 16925 del 27/06/2018; Cass. n. 28862 del 12/11/2018).

Nel caso di specie, come emerge dagli atti, il Tribunale per valutare la credibilità del ricorrente non si è limitato ad esaminare le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione, ma ha proceduto al suo ascolto, chiedendogli di specificare le circostanze ritenute rilevanti in merito a quanto narrato circa le ragioni di fuga, in tal modo assolvendo l’onere di cooperazione istruttoria.

Quindi, all’esito dell’esame, ha proceduto all’analisi delle dichiarazioni rese, evidenziandone contraddittorietà ed incoerenza, non tanto rispetto alla professata fede cristiana pentecostale – che a dire dello stesso ricorrente costituiva scelta familiare risalente ai bisnonni e vissuta in sostanziale armonia con le altre realtà religiose esistenti -, quanto alle vicenda persecutoria narrata, ed ha sottolineato in proposito che lo stesso ricorrente aveva dichiarato in un primo momento di avere frequentato la scuola musulmana per dieci anni, senza particolari problemi ed aveva ricondotto le condotte ostili solo all’episodio del Natale 2016 ed alla denuncia per blasfemia, mentre aveva poi narrato altre vicende, mutando il quadro di riferimento con affermazioni che non specificavano le precedenti dichiarazioni, ma fornivano una versione dei fatti diversa ed inconciliabile, ciò attraverso una valutazione approfondita e dettagliata propria del giudice di merito, con motivazione immune da vizi logici.

Orbene, il ricorrente, sostanzialmente sollecita un riesame delle emergenze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità, senza indicare alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame (cfr. Cass. n. 3340 del 05/02/2019); quanto alla documentazione che avrebbe prodotto e che richiama, va osservato che il ricorrente non ne precisa il contenuto e non ne illustra la decisività rispetto al thema decidendum, di guisa che, anche sul punto, il motivo risulta anche inammissibile.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 32 Cost. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in merito al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, per non avere il Tribunale considerato che il ricorrente si troverebbe in una condizione di estrema vulnerabilità in caso di rimpatrio, non essendo garantiti i diritti umani in Patria ed interromperebbe il percorso di integrazione intrapreso.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha motivatamente escluso, con accertamento in fatto di cui il ricorrente sollecita inammissibilmente il riesame, che la vicenda narrata dall’odierno ricorrente in merito alle ragioni della fuga fosse credibile: orbene la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti, come prospettato dal ricorrente nella censura.

E’ del tutto evidente che in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile non esista alcuna possibilità di riferire alla persona del ricorrente le situazioni tipicamente legittimanti l’accesso a questa forma di protezione, di guisa che la censura non coglie nel segno.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per ill ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA