Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22195 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27061-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA TRIMARCHI,

MARCO EMMA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RETE RINNOVABILE SRL, in persona dell’Amministratore delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA TRIMARCHI,

MARCO EMMA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1049/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 1049/6/18 dep. 20 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro l’avviso con il quale l’Agenzia delle entrate per l’anno 2013 aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato tra la società contribuente e Rete Rinnovabile s.r.l., definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno sito nel (OMISSIS) destinato alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, e riqualificato dall’Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.

Rilevava la CTR che il contratto intercorso tra Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e Rete Rinnovabile s.r.l., in base alla verifica del contenuto dell’atto rispetto allo schema negoziale come individuato dalle parti, tenendo conto del suo contenuto, presentava il contenuto e gli effetti propri di un contratto di locazione, rientrando pienamente nella disciplina della locazione la concessione in godimento di un bene purchè sullo stesso venga impiantata un’attività produttiva.

La CTR riteneva coerenti ai fini della indicata qualificazione del contratto la previsione delle spese straordinarie a carico del conduttore e giustificato dall’obsolescenza degli impianti a distanza di venti anni l’acquisto gratuito in capo al concedente della proprietà dell’impianto fotovoltaico alla scadenza del contratto. Concludeva quindi che “Le deroghe al regime dispositivo non attribuiscono quindi al conduttore una posizione di piena signoria sulla superficie del terreno assimilabile ad un diritto reale”.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo nei confronti di Terna – Rete elettrica nazionale s.p.a. e Rete rinnovabile s.r.l..

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale Rete rinnovabile s.r.l., e deposita memoria.

Deposita memoria anche Terna rete elettrica nazionale spa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonchè degli artt. 952,953, e 1615 c.c., per avere erroneamente la CTR qualificato l’atto negoziale in discussione come contratto di affitto/locazione e non come contratto di concessione del diritto reale di superficie.

Rilevato che non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA